Fondi paritetici interprofessionali: rimborsata la formazione dei cassaintegrati

Pubblicato il 24 aprile 2023

Si chiamano Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua e sono organismi istituiti per finanziare gli interventi di formazione continua del personale delle aziende aderenti.

Con decreto interministeriale 14 marzo 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2023, n. 94, sono stati definiti criteri e modalità di rimborso delle quote di risorse destinate ai Fondi relativamente alle annualità 2022 e 2023 e con riferimento ai percorsi formativi destinati a lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro.

Andiamo più nel dettaglio.

Fondi paritetici interprofessionali: lavoratori in CIG

La legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 242, legge 30 dicembre 2021, n. 234) dispone che ai Fondi paritetici interprofessionali (art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) che finanziano percorsi volti a incrementare le professionalità di lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro venga annualmente rimborsato, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il versamento di cui all'art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei lavoratori interessati dall'attività formativa.

NOTA BENE: Si tratta in buona sostanza della restituzione dello 0,30% del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versato dai datori di lavoro all'INPS (art. 25 della Legge n. 845/1978) e restituito al Fondo paritetico interprofessionale a cui l’azienda ha aderito.

I percorsi formativi oggetto di rimborso sono rivolti a lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, per tutte le causali di intervento, nonchè in caso di ricorso ai Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

Contenuti dei percorsi formativi

Come disposto dal decreto interministeriale 14 marzo 2023, i percorsi di qualificazione e di riqualificazione del lavoratore destinatario di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro, oggetto di rimborso:

Risorse destinate ai Fondi per le annualità 2022 e 2023

Per l'attuazione degli interventi formativi prima indicati, ai Fondi paritetici interprofessionali è rimborsato l'importo complessivo di 120.000.000,00 euro relativamente alle annualità 2022 e 2023.

Tali risorse sono assegnate annualmente tra i Fondi, con esclusione dei Fondi relativi ai dirigenti e senza tener conto di eventuali sezioni speciali dei dirigenti costituite ad hoc dagli altri Fondi, in proporzione alla media degli ultimi due anni di gettito assegnato da INPS a ciascun Fondo.

Più nel dettaglio:

Acconto e saldo

Le risorse sono erogate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai Fondi paritetici interprofessionali nel seguente modo:

1) è previsto un acconto pari al 60% del contributo da erogare per l'adozione, da parte dei Fondi paritetici interprofessionali, degli atti di programmazione dei percorsi di incremento delle competenze per l'ammontare degli importi ripartiti;

2) è poi riconosciuto, a saldo, il restante 40% del contributo sulla base degli esiti documentali degli avvenuti controlli e della rendicontazione finale delle attività da parte dei Fondi.

Adempimenti dei Fondi

L'erogazione dell'acconto a opera del Ministero del lavoro avviene su domanda dei Fondi da compilarsi sulla base del modello allegato al decreto interministeriale del 14 marzo 2023 (allegato 2) entro e non oltre 9 mesi dalla data di assegnazione delle risorse.

All'erogazione delle somme a saldo il Ministero del lavoro provvede su domanda dei Fondi da presentare sulla base del modello ufficiale allegato al decreto in commento (allegato 3). La domanda va corredata da un report sugli interventi rendicontati e degli esiti degli avvenuti controlli sulle  operazioni svolte. Al report dovrà essere allegata anche una relazione sintetica descrittiva degli esiti degli interventi posti a finanziamento. I Fondi provvedono alla richiesta del saldo entro e non oltre 24 mesi dalla data di assegnazione delle risorse.

ANPAL è tenuto a monitorare la programmazione e attuazione dei percorsi di incremento delle professionalità e a riferire annualmente gli esiti del monitoraggio al Ministero del lavoro.

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