Con la circolare 8 febbraio 2022, n. 5, la Fondazione Studi esamina le principali novità fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 2022.
Le importanti modifiche – in vigore dal 1° gennaio 2022 - riguardano il sistema di tassazione delle persone fisiche, il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente, le detrazioni, nonché l’esclusione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
La legge 30 dicembre 2021, n. 234, all’articolo 1, comma 2, modifica le aliquote e gli scaglioni di determinazione dell’imposta, riducendo gli stessi, da cinque a quattro.
Rispetto al precedente anno nella seguente tabella si evidenziano i nuovi scaglioni ed aliquote validi dal 1° gennaio 2022:
Entro il 31 dicembre 2021 |
In vigore dal 1° gennaio 2022 |
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Reddito |
Aliquota |
Reddito |
Aliquota |
Fino a 15.000 euro |
23% |
Fino a 15.000 euro |
23% |
Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro |
27% |
Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro |
25% |
Oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro |
38% |
Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro |
35% |
Oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro |
41% |
Oltre 50.000 euro |
43% |
Oltre 75.000 euro |
43% |
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A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono state apportate modifiche all’articolo 13 del D.P.R n. 917/1986, riguardanti le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente riconducibili all’articolo 49 ad esclusione di quelli indicati nel comma 2, lett. a), e assimilati di cui all’articolo 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e I), del TUIR.
La detrazione dell’imposta lorda spetta nell’importo pari a:
Se il reddito complessivo risulta superiore a 25.000 euro e inferiore a 35.000 euro la misura della detrazione aumenta di 65 euro.
Per i redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR, spetta una detrazione dell’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente e assimilato, nell’importo di:
Se il reddito complessivo risulta superiore a 25.000 euro e inferiore a 29.000 euro la misura della detrazione aumenta di 50 euro.
Per i redditi di lavoro autonomo spetta una detrazione dell’imposta lorda non cumulabile con quella corrisposta per i redditi di lavoro dipendente o da pensione, nell’importo di:
Se il reddito complessivo risulta superiore a 11.000 euro e inferiore a 17.000 euro la misura della detrazione aumenta di 50 euro.
L’articolo 1, comma 3 della legge di Bilancio rimodula il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Le modifiche riguardano la riduzione del reddito complessivo entro il quale verrà riconosciuto il bonus da 28.000 euro a 15.000 euro.
Tuttavia, il trattamento verrà ugualmente attribuito qualora il reddito complessivo sia ricompreso tra i 15.000 euro e i 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni (carichi di famiglia, redditi da lavoro dipendente e assimilati, erogazioni liberali, spese sanitarie, spese da ristrutturazione, ecc.) sia superiore all’imposta lorda.
Il trattamento integrativo - calcolato in base alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda - verrà riconosciuto per un importo non superiore a 1.200 euro.
All’articolo 1, comma 8, la legge di Bilancio 2022 prevede espressamente che l’IRAP non dovrà più essere corrisposta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 446/1997.
Pertanto, a partire dal 2022, le persone fisiche non dovranno più versare l’imposta IRAP ed adempiere ai relativi obblighi dichiarativi.
Relativamente al periodo d’imposta 2021, resta invariata la presentazione della dichiarazione nell’anno 2022 e il pagamento della rispettiva imposta.
I contribuenti - tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio - potranno non versare l’acconto per il periodo d’imposta 2022.
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