Compensazioni fiscali e contributive: i Consulenti del lavoro sulle novità

Pubblicato il 28 febbraio 2024

Con la circolare n. 3 del 28 febbraio 2024, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro illustra le principali novità in tema di compensazioni fiscali e contributive introdotte dalla legge di Bilancio 2024.

Il documento offre un quadro riepilogativo soffermandosi sulle seguenti tematiche:

La finalità è quella di contrastare le frodi di natura tributaria nonché consentire i controlli di spettanza dei crediti da parte dell’Agenzia delle Entrate e bloccare le deleghe di pagamento contenenti crediti non spettanti.

La nuova disciplina trova applicazione a partire dal 1° luglio 2024.

Compensazione fiscale

La compensazione fiscale può essere definita:

La compensazione “orizzontale” dei crediti e debiti tributari e contributivi può essere effettuata entro un limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Compensazione fiscale orizzontale

La compensazione orizzontale:

Si evidenziano le seguenti limitazioni:

Compensazione in F24

La Legge di Bilancio 2024 allarga l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la compensazione dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti dell’Inps e dell’Inail.

NOTA BENE: La finalità dell’estensione anche ai crediti Inps e Inail è quella di consentire all'Agenzia delle Entrate di poter sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo del corretto utilizzo del credito.

Nello specifico, nel caso in cui i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica la mancata esecuzione della delega in via telematica al soggetto che l’ha trasmessa. In  tal caso, per ciascuna delega non eseguita, si applica la sanzione amministrativa:

Entro 30 giorni il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate.

La legge di Bilancio 2024 ha, altresì, introdotto il divieto di compensazione nei confronti dei contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro, i cui termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Utilizzo dei servizi telematici per le deleghe di pagamento f24

A partire dal 1° luglio 2024 vige l’obbligo di effettuare i versamenti tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui siano effettuate delle compensazioni e a prescindere dall’importo del saldo finale.

Compensazione dei crediti INPS e INAIL

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps, può essere effettuata:

Limiti e differenze

Con la nuova disciplina è preclusa la possibilità di utilizzare la compensazione nel caso di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi di importi superiori a 100 mila euro.

Tale impossibilità si aggiunge alla norma esistente sulla preclusione alle compensazioni in presenza di debiti su ruoli definitivi di ammontare superiore a 1.500 euro di cui all’art. 31, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Tuttavia, si evidenziano le seguenti differenze tra le due discipline:

Inoltre, il limite dei 1.500 euro trova applicazione per la compensazione dei soli crediti di natura erariale, diversamente la norma contenuta nella legge di Bilancio 2024 considera i crediti di varia natura (erariale, contributiva, quadro RU del modello Redditi, ecc.).

Per quanto concerne la disciplina sanzionatoria si evidenzia che:

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