FNC, indicazioni operative sul nuovo ravvedimento operoso
Pubblicato il 16 aprile 2015
Alla luce delle novità apportate dalla
legge di Stabilità 2015, che al fine di semplificare il rapporto tra contribuenti e Fisco ha previsto un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per l’applicazione del
ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del Dlgs
472/1997, la
Fondazione Nazionale dei Commercialisti è intervenuta con la
circolare del 15 aprile 2015 ad offrire le prime indicazioni operative in merito alla corretta applicazione delle nuove disposizioni di legge, tenendo anche conto di quanto già precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.
6/E/2015 del 19 febbraio.
La nuova circolare si sofferma sulla
operatività della rinnovata normativa che, grazie appunto al ravvedimento, consente all’autore di omissioni e di irregolarità, commesse nell’applicazione di disposizioni tributarie, di rimediarvi spontaneamente usufruendo in tal modo di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative irrogabili.
È necessario, però, affinchè il ravvedimento esplichi l’effetto della regolarizzazione delle violazioni, che il contribuente effettui, entro determinati limiti di tempo, il versamento delle imposte e delle ritenute dovute, delle sanzioni previste per la specifica violazione e dei relativi interessi legali, oltre che presenti la dichiarazione se era stata omessa, oppure invii una dichiarazione sostitutiva di quella precedentemente presentata.
Con la modifica apportata dalla Legge
190/2014 si vuole consentire un’applicazione molto più estesa dell’
istituto della regolarizzazione spontanea, superando il limite prima previsto dall’articolo 13, secondo cui il ravvedimento è precluso qualora la violazione sia stata già constatata oppure siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento del quale l’autore abbia avuto formale conoscenza.
Nella circolare, la Fondazione dei Commercialisti si sofferma anche sull'illustrazione dei limiti entro cui l’Agenzia delle Entrate ritiene ammissibile il
frazionamento dei versamenti relativi al ravvedimento operoso e in che misura e a quali condizioni è possibile avvalersi del ravvedimento cosiddetto
“parziale”, evidenziando in questo ultimo caso alcuni profili di criticità che derivano dall’interpretazione della stessa prassi amministrativa.