La relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma delle aziende sequestrate è un punto centrale delle Linee guida che la Fondazione nazionale dei commercialisti, in collaborazione con il Consiglio nazionale, ha pubblicato in materia di attestazione antimafia.
Il lavoro prende a riferimento la L. n. 161/2017, recante modifiche al Codice antimafia, contenente l'applicazione delle misure di prevenzione, per la gestione dei beni e per la loro destinazione a seguito della confisca definitiva da parte dello Stato.
Una novità degna di menzione riguarda, con attenzione verso la gestione delle aziende in sequestro, la richiesta dell’amministrazione giudiziaria di proseguire o riprendere l’attività dell’impresa. In tal caso, l'amministrazione giudiziaria è tenuta ad avvalersi di un professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d) L.F., che deve redigere una relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività d'impresa.
FNC e Cndcec hanno elaborato le Linee guida che illustrano le principali criticità collegate all’istituto dell'attestazione di prevenzione, fornendo ai professionisti uno strumento operativo, di cui fa parte anche una proposta di indice che potrà fungere da guida operativa per l'attestazione antimafia.
Il documento è suddiviso in due parti:
Si reputa che il legislatore, nell’affidare ad un professionista la relazione di attestazione, abbia voluto assicurare ad un giudizio terzo ed imparziale l’analisi sulla possibilità di riuscita dei programmi predisposti dall’amministrazione giudiziaria in caso di continuazione dell’attività aziendale, basati su dati esistenti e veritieri.
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