Il 6 giugno 2023, online sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, è stata pubblicata la bozza della circolare sulla Flat tax incrementale introdotta dalla Legge di bilancio 2023.
Lo schema di circolare rimarrà in consultazione pubblica fino al 15 giugno: eventuali considerazioni e proposte di modifica possono essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica dc.cn.consultazionepubblica@agenziaentrate.it.
La circolare ha l’obiettivo di definire l’ambito soggettivo di applicazione della norma, delineando la platea dei soggetti ammessi al beneficio e i redditi esclusi dallo stesso.
La norma in commento è quella disciplinata all’articolo 1, commi da 55 a 57, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di bilancio 2023), che ha introdotto un regime agevolativo opzionale - cosiddetta “tassa piatta incrementale” o “flat tax incrementale” - limitatamente all’anno d’imposta 2023, sostitutivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali regionale e comunale.
Nello specifico, si prevede la possibilità per la determinazione del reddito di applicare, invece delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del Tuir, un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale, calcolata con l’aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40mila euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.
A beneficiare del suddetto regime opzionale sono i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014.
Nella circolare in preparazione, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in merito alle modalità di applicazione del regime della “flat tax incrementale”, individuando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruire del beneficio fiscale.
Secondo la norma possono avvalersi, in via generale, del regime della “flat tax incrementale”, per il solo anno 2023:
NOTA BENE: Ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla LdB 2023, non risulta sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa o la mera titolarità di un reddito di lavoro autonomo; rileva invece l’esercizio effettivo dell’attività.
Infatti, precisa l’Agenzia delle Entrate che, ai fini dell’applicazione del regime della “flat tax incrementale”, la partecipazione in una società di persone o in una società di capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa.
In forza della natura di impresa individuale, rientrano nel regime della “flat tax incrementale” sia l’impresa familiare sia l’azienda coniugale non gestita in forma societaria: in entrambi i casi, limitatamente al titolare dell’impresa stessa.
Secondo la bozza della circolare sono esclusi dall’agevolazione:
NOTA BENE: Per espressa previsione normativa l’accesso al beneficio fiscale è precluso, come anticipato, a coloro che, per l’anno d’imposta 2023, applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 190 del 2014.
Tuttavia, può accedervi il contribuente che decade dal regime forfetario in corso d’anno, per superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o di compensi percepiti. In questo caso, infatti, il contribuente è tenuto a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023.
La circolare agenziale analizza, inoltre, le modalità di determinazione della base imponibile incrementale da assoggettare all’imposta sostitutiva.
Si ricorda che l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale è determinata nella misura fissa del 15%.
Questa deve essere applicata sull’incremento di reddito dell’anno oggetto di dichiarazione (anno 2023) rispetto a quello più elevato nell’ambito del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022).
L’imposta sostitutiva, in particolare, deve essere calcolata su una base imponibile:
ATTENZIONE: Il reddito da confrontare non è quello complessivo, ma quello relativo alle sole attività d’impresa e di lavoro autonomo.
L’Agenzia delle Entrate indica, nel dettaglio, i passaggi di come la base imponibile incrementale viene determinata:
Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica la “flat tax incrementale” del 15 per cento.
NOTA BENE: L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.
Nello schema di circolare vengono riportati degli esempi concreti di calcolo che riguardano l’impresa familiare e l’azienda coniugale e i soggetti che hanno iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2020.
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