Fiscalizzazione degli oneri sociali, agevolazioni revocate senza sconti

Pubblicato il 09 maggio 2019

In materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, è ad oggi inapplicabile la norma – contenuta nell’art. 6, co. 10, del D.L. n. 338/1989 e smi. – la quale prevede che “la perdita della riduzione non può superare il maggior importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta”.

Il chiarimento è giunto dal Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 4 dell’8 maggio 2019.

Fiscalizzazione degli oneri sociali, il quesito

L’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (ANCL) ha interrogato il Ministero del Lavoro in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell’art. 6, co. 10, del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989, in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. In particolare, i CdL chiedono se è ancora operativa la norma che consente di “calmierare” gli effetti sanzionatori della perdita dei bonus contributivi fruiti da un'azienda, permettendo di applicare una revoca proporzionata all'inadempimento commesso.

Fiscalizzazione degli oneri sociali, la norma

Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro parte dalla disposizione normativa su richiamata. L’art. 6, co. 5 del menzionato decreto legge, successivamente modificato dall’art. 4 del D.L. n. 71/1993, prevede che le riduzioni contributive – consistenti in sgravi e fiscalizzazioni contemplate nella normativa in esame – non spettino in relazione ai lavoratori che siano stati denunciati agli Istituti Previdenziali con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, ovvero con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi, oppure ancora siano stati retribuiti in misura inferiore a tali retribuzioni minime.

In tali casi, come recita testualmente il co. 10 dell’art. 6, “la perdita della riduzione non può superare il maggior importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta”.

Fiscalizzazione degli oneri sociali, risposta del Ministero del Lavoro

In materia di fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno, il Ministero del Lavoro riconosce ai datori di lavoro un’applicazione differenziata del recupero contributivo in relazione alla gravità della violazione, in luogo della revoca totale del beneficio per l’intero periodo di inadempienza.

Nella circolare n. 3/2017, l'INL aveva già precisato che, quando manca il DURC, la preclusione agli incentivi è temporanea per la durata prevista dalla legge (allegato A, D.M. 30 gennaio 2015); invece, quando il datore di lavoro non ha rispettato gli obblighi di legge o gli accordi e contratti collettivi, la preclusione riguarda solo il lavoratore al quale si riferiscono incentivi e violazioni.

Infatti la predetta circolare, nel richiamare la disciplina in esame sulla fiscalizzazione degli oneri sociali di cui all’art. 6 del più volte citato D.L. n. 338/1989, evidenzia che “mentre l’eventuale assenza del DURC (che può peraltro derivare da un’accertata violazione di legge e/o di contratto) incide sulla intera compagine aziendale e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di scopertura, dei benefici, le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione”.

Ne discende che il principio espresso dalla normativa in esame viene richiamato, nella circolare INL n. 3/2017, nell’ambito di una più ampia e sistematica lettura delle disposizioni normative in materia ed unicamente per dare rilevanza, ai fini dell’eventuale revoca dei benefici fruiti, alle violazioni di legge o contrattuali riscontrate nei confronti dei lavoratori, per i quali i benefici stessi sono stati riconosciuti.

In definitiva, per il Ministero del Lavoro la norma in trattazione, pur enunciando un principio tuttora valido, che pone in stretta connessione il godimento dei benefici contributivi con la regolarità del singolo rapporto di lavoro, risulta circoscritta ad uno specifico ambito di applicazione. E ciò, sia sotto il profilo territoriale che temporale, se si considera che le disposizioni in esame sono state introdotte in relazione a specifici periodi di paga ormai risalenti nel tempo.

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