La parte di riforma fiscale dedicata alla fiscalità internazionale è stata tradotta nel decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301/2023.
Il via libera definitivo era stato dato durante il Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2023.
Vediamo quali norme dovranno essere osservate dal 2024 e contenute nel decreto n. 209/2023 sulla Fiscalità internazionale che ha trovato l’approvazione conclusiva.
Il provvedimento è suddiviso su quattro Titoli:
Dal 2024 vi sarà una modifica per quanto riguarda i criteri di valutazione della residenza fiscale delle persone fisiche e di quella delle società e degli enti.
Per le persone fisiche il criterio di valutazione sarà quello della residenza, del domicilio e della presenza fisica; però, al fine di accertare la residenza fiscale delle persone fisiche il riferimento è al luogo di dimora abituale.
Per le società, la residenza viene valutata secondo i criteri della sede legale, della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale. Stessi requisiti varranno anche per le società di persone.
Dunque, come anticipato più volte, dal 2024 sarà in vigore un nuovo regime degli impatriati ossia coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo.
Vediamo i punti salienti:
Regime transitorio
Il decreto sulla fiscalità interazionale prevede che le disposizioni attualmente in vigore sugli impatriati continuino a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.
Con riferimento ai soli soggetti che trasferiscono la loro residenza anagrafica nell’anno 2024, le nuove disposizioni si applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente sia divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo, negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.
L’articolo 6 del decreto su fiscalità internazionale – rubricato “Trasferimento in Italia di attività economiche ossia il “reshoring” - conferma il dimezzamento per sei anni degli imponibili Ires, Irpef e Irap.
Infatti si stabilisce che, per attirare lo svolgimento in Italia di attività economiche, i redditi derivanti da attività di impresa o da professione esercitata in forma associata
concorrano solo per il 50% a formare il reddito imponibile ai fini Ires, Irpef e Irap.
Questo per il periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e nei 5 successivi, con decorrenza dal 2024.
Sono escluse le attività esercitate nel territorio dello Stato nei ventiquattro mesi antecedenti il trasferimento.
Entra in vigore la tassazione minima globale dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023.
Ad esserne colpite sono le imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro, compresi i ricavi delle entità escluse, risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti.
Permane il disegno di una imposizione integrativa che si divide in:
L’imposta minima nazionale scatta qualora per le imprese di un gruppo che operano in Italia si determini una situazione tale per cui l’Etr si attesti al di sotto del 15% come tassazione minima.
L’articolo 3 del decreto sulla fiscalità internazionale, stabilisce, a partire dall’esercizio 2024, che la tassazione effettiva della controllata estera, rilevante come prima condizione di entrata nel regime Cfc di cui all’articolo 167 del Tuir, si determina in base ai dati del bilancio d’esercizio, rapportando le imposte correnti, anticipate e differite all’utile ante imposte dell’esercizio risultante dal predetto bilancio.
NOTA BENE: Ciò funziona se il bilancio d’esercizio dei soggetti controllati non residenti è sottoposto a revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti.
Inoltre, gli esiti dei bilanci suddetti devono essere utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.
Se il tax rate contabile calcolato è almeno pari al 15%, si evita di applicare la normativa sulle Cfc.
Se il bilancio non è certificato o la tassazione effettiva è inferiore al 15 per cento, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti siano assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalità previste dal provvedimento delle Entrate del 27 dicembre 2021.
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