Sul tavolo del Governo, nella giornata di ieri 16 ottobre, anche Consiglio dei Ministri, un decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, proposto dal Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti.
Viene modificato il concetto di residenza fiscale per soggetti persone fisiche nonché per persone giuridiche per dare rilevanza, invece che al criterio civilistico del domicilio, al criterio di natura sostanziale.
Persone fisiche - Si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti.
Il domicilio va inteso come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.
Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente
Persone giuridiche – Si prescinde dal criterio dell’oggetto principale per portare l’identificazione della residenza di società ed enti a tre criteri alternativi tra loro che possano portare il collegamento personale all’imposizione delle persone giuridiche:
Importanti agevolazioni sono previste nel decreto di attuazione di riforma fiscale per l'internazionalizzazione.
Per il rientro in Italia di attività economiche delocalizzate all'estero – c.d. reshoring – si potrà beneficiare di una parziale detassazione (50%) del reddito prodotto dalle attività economiche rimpatriate.
In particolare, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell’Irap per il 50 per cento del relativo ammontare nel periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi di imposta successivi, i redditi derivanti da impresa e da arti e professioni.
Nuovo regime fiscale agevolato, dal 2024, per i lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia; la disciplina avrà efficacia per un massimo di 5 anni.
Costoro potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50 per cento, entro un limite di reddito agevolabile pari a 600.000 euro.
Queste le condizioni richieste:
L’Italia recepisce la direttiva UE 2022/2523 sull’imposizione minima globale. Pertanto vengono introdotti:
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