Fiscalità delle imprese OIC adopter: terza versione dei commercialisti

Pubblicato il 25 aprile 2018

Il 24 aprile 2018 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e la Fondazione Nazionale hanno pubblicato la terza versione del documento “La fiscalita’ delle imprese OIC adopter”, che analizza gli effetti fiscali derivanti dalle norme in materia di bilancio introdotte dal Decreto legislativo n. 139 del 2015.

Il documento va a sostituire le precedenti versioni del 7 agosto e del 30 ottobre 2017, fornendo un’analisi degli emendamenti apportati ai principi contabili nazionali, che sono stati pubblicati nella versione definitiva il 29 dicembre 2017.

Novità della terza versione

Nella terza versione del documento, dopo una sintesi delle principali novità in ambito civilistico, vengono approfondite le casistiche che possono manifestarsi con maggiore frequenza in sede di passaggio alle nuove disposizioni e che hanno riflessi nella determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Scopo del documento è, infatti, quello di fornire un valido ausilio per i professionisti chiamati a calcolare il tax rate dei soggetti OIC adopter alla luce del mutato contesto normativo. A tal fine, il documento si sofferma su tutte quelle fattispecie che possono avere riflessi nella determinazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Nello specifico sono trattati i seguenti temi:

Più precisamente, rispetto alle precedenti versioni, ora si punta l’attenzione sul trattamento dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio, sulle commesse, sui proventi e oneri finanziari.

La terza versione, infatti, contiene una nuova sezione su alcuni dubbi legati al principio di derivazione rafforzata per i soggetti Oic con riferimento a fattispecie che si manifestano a cavallo d’anno, come le commissioni, i premi ai dipendenti, i costi per fatture da ricevere e i contenziosi definiti ad inizio anno.

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Il documento si concentra sulle commissioni per intermediazione soggette a condizione sospensiva oppure a condizione risolutiva e sui premi per i dipendenti.

Nel primo caso occorre distinguere tra condizione sospensiva (riconoscimento al solo raggiungimento di determinati obiettivi) e condizione risolutiva (storno in caso di mancato raggiungimento) ricordando che i presupposti per la deducibilità si realizzano al solo verificarsi della condizione sospensiva. In questo caso, l'accantonamento al fondo rischi è deducibile nei limiti dell'art. 107 del Tuir; mentre, nel caso opposto delle commissioni soggette a condizione risolutiva il contratto produce effetti sin da subito, giustificando l'iscrizione di un costo in contropartita di un debito. La rilevazione iniziale del debito, quindi, giustificherebbe la deducibilità delle commissioni nel periodo in cui sono imputate a conto economico.

Analogo discorso per i premi ai dipendenti anche se la loro "cristallizzazione" avviene dopo la chiusura dell'esercizio. Solo quando sussistono tutti i presupposti per l'iscrizione di un debito di cui all'Oic 19, il relativo costo potrà essere deducibile nell'esercizio di imputazione a conto economico; in caso contrario, ovvero se l'ammontare della passività è indeterminato, l'accantonamento al fondo rischi rientrerà nell'art. 107 del Tuir.

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