A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione della risposta ad interpello n. 433/2022 sulla “Tassazione dei redditi derivanti dall’attività di staking di cripto-valute”, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con una nuova risposta a fornire ulteriori chiarimenti sull’argomento. Vediamo con ordine cosa ha specificato l’Amministrazione finanziaria.
Con la risposta ad interpello n. 433/2022 del 24 agosto, con la quale si è replicato ad un contribuente che ha aperto un conto online (c.d. wallet) per la gestione di cripto-valute presso una piattaforma gestita da una società italiana, la quale offre servizi di compravendita/gestione (c.d. exchange) e servizi di staking su cripto-valute, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in merito alla remunerazione derivante dalla attività di "staking", ovvero del compenso in cripto-valute corrisposto all'Istante a fronte del "vincolo di disponibilità" delle stesse, cioè di un vincolo di non utilizzo per un certo periodo di tempo, è applicabile quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera h), del Tuir.
Nello specifico, tale norma dispone che costituiscono redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
Questa disposizione ha una funzione di chiusura della categoria dei redditi di capitale, introdotta dal D.Lgs. n. 461/1997 al fine di ricondurre a tale categoria reddituale tutti i redditi derivanti dall'impiego del capitale.
Pertanto, sono inquadrabili tra i redditi di capitale sulla base di tale fattispecie impositiva non soltanto i redditi che siano determinati o predeterminabili, ma anche quelli variabili in quanto la relativa misura non sia collegata a parametri prefissati.
Con la successiva risposta ad interpello n. 437/2022 del 26 agosto, l’Amministrazione finanziaria torna di nuovo ad affrontare il caso dei compensi per l’attività di staking su criptovalute svolta - al di fuori dell’esercizio d’impresa - da parte di una persona fisica residente in Italia e corrisposti da una società residente.
Richiamate nuovamente le precisazioni rese nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E circa la configurabilità di un reddito di capitale, l’Agenzia ritiene che le remunerazioni in cripto-valuta percepite dalle persone fisiche, al di fuori dell'attività d'impresa, per l'attività di staking siano soggette ad imposizione ai sensi della citata lettera h) del comma 1 dell'articolo 44 del Tuir e, pertanto, se accreditate nel wallet da una società italiana, quest'ultima è tenuta all'applicazione della ritenuta nella misura del 26% ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973.
Specificando ulteriormente rispetto al precedente interpello in cui era stato affermato che “tali remunerazioni non dovranno essere indicate nel modello Redditi della persona fisica in quanto la ritenuta è applicata a titolo d'imposta”, ora, l’Agenzia sottolinea che essendo l’istante una persona fisica residente in Italia, tali remunerazioni dovranno essere assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto da parte della Società e indicate dal contribuente nella Sezione I-A " Redditi di capitale" del Quadro RL del Modello Redditi.
Riguardo agli obblighi di monitoraggio fiscale, la risposta n. 437/2022 ribadisce che, tenuto conto che il contribuente detiene il wallet presso una società italiana, non è tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, né tanto meno al pagamento dell'IVAFE.
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