Ammessa la compensazione tra i crediti vantati dal ministero dello Sviluppo Economico nei confronti delle imprese beneficiarie di agevolazioni, quali la misura 2.1.a – Pacchetto Integrato di Agevolazioni – PIA Innovazione e il Fondo per la crescita sostenibile – Interventi per programmi di ricerca e sviluppo, con crediti che le stesse imprese hanno nei confronti del Ministero.
Indicazioni in merito sono state fornite dal MiSE con decreto 23 novembre 2020 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2021.
Il decreto osserva che la sfavorevole congiuntura economica degli ultimi periodi ha creato difficoltà alle imprese beneficiarie di agevolazioni concretatesi in inadempimenti circa gli obblighi di restituzione dei ratei di finanziamento agevolato erogati dal Ministero.
Si tratta delle agevolazioni di cui alla L. n. 46/1982, a valere sulla misura 2.1.a Pacchetto integrato di agevolazioni – PIA Innovazione e/o a valere sul Fondo per la crescita sostenibile - Interventi per programmi di ricerca e sviluppo.
Dunque, viene prevista la possibilità di effettuare la compensazione tra:
La compensazione avverrà a seguito di presentazione di istanza da parte dell’impresa beneficiaria, dopo il parere favorevole della banca concessionaria che dovrà fornire i conteggi delle somme dovute dall’impresa.
Nella comunicazione con cui viene accolta l’istanza di compensazione il Ministero specifica l’eventuale debito che residua in capo all’impresa; questo deve essere versato anticipatamente a saldo prima dell’emissione del decreto di variazione compensativa.
Inoltre:
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