Con messaggio n. 1216, pubblicato nella tarda serata del 16 marzo 2022, l'INPS ha rilasciato il modulo per la presentazione delle domande di esonero contributivo di cui all’articolo 70 del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) e fornito le attese indicazioni in ordine alle modalità di presentazione delle stesse.
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali relativi alla mensilità di febbraio 2021 è riconosciuto a favore dei datori di lavoro delle imprese delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, incluse le aziende produttrici di vino e birra individuate dai codici Ateco di cui alla tabella E allegata al decreto Sostegni bis.
L’esonero è riconosciuto anche ai datori di lavoro delle aziende DM appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un’attività identificata da uno degli stessi codici Ateco, coerentemente con l’inquadramento aziendale (CSC) nonchè ai lavoratori autonomi in agricoltura.
Le istruzioni operative sull'ambito di applicazione, sui soggetti beneficiari, sulla misura dell’esonero, sulle risorse stanziate e sulla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato sono state precedentemente fornite nella circolare 21 ottobre 2021, n. 156.
Dal 17 marzo 2022 è disponibile, per la visualizzazione e per la predisposizione delle bozze di domande, il modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021”.
Il modulo è disponibile:
Per accedere all’esonero le bozze dovranno essere convalidate e inviate singolarmente (o le domande potranno essere compilate e inviate) a decorrere dal 27 marzo 2022.
La domanda deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di disponibilità del modulo; il termine di presentazione della domanda è, quindi, il 26 aprile 2022.
L'INPS terrà conto dell'ordine cronologico (data e ora) di invio della domanda per l’individuazione delle istanze che accedono all’esonero e sospenderà la concessione provvedimenti concessori in caso di superamento, anche in via prospettica, del limite delle risorse disponibili.
Il richiedente deve:
1) autodichiarare di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, con specifico riferimento alle sezioni 3.1 e 3.12 dello stesso Quadro Temporaneo, in coerenza con quanto disposto dal comma 2-bis dell’articolo 19 del decreto-legge n. 41/2021;
2) dopo avere indicato l’importo dell’esonero richiesto, specificare la quota di esonero oggetto della domanda ai sensi della sezione 3.1 e/o della sezione 3.12 e, nel caso in cui siano valorizzate entrambe le sezioni, la somma delle quote di esonero deve corrispondere all’importo dell’esonero richiesto.
Con specifico riferimento ai datori di lavoro delle imprese delle filiere agricole, l'INPS chiarisce che se sulla stessa matricola o sul medesimo CIDA insistono più domande, sarà ritenuta valida la domanda inviata con data più recente e non annullata dal richiedente e che sarà utilizzata anche ai fini dell’accesso all’esonero nei limiti della capienza.
Una volta scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, in caso di esito positivo, l'INPS comunicherà al datore di lavoro l’importo autorizzato in via definitiva a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo posta elettronica se l'Istituto non dispone della PEC del datore di lavoro.
Entro i 30 giorni successivi, i beneficiari dell’esonero devono versare la a contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato.
Gli esiti delle domande presentate saranno, comunque, consultabili nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
L'INPS darà notizia dell’avvenuto invio delle comunicazioni e della data di scadenza entro cui i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento con specifico messaggio.
Per i lavoratori autonomi in agricoltura, il modulo di domanda espone l’importo precalcolato sulla base dei dati presenti in archivio per il mese di febbraio dell’anno 2021. Tale importo, evidenzia l'INPS, potrà essere variato in diminuzione. L’esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a 14 giorni.
Nel caso in cui siano presentate più domande riferite alla medesima posizione aziendale sarà ritenuta valida la domanda inviata con data più recente e non annullata dal richiedente. La data di invio della domanda ritenuta valida sarà utilizzata anche ai fini dell’accesso all’esonero nei limiti della capienza.
Le domande di esonero presentate per le posizioni contributive riferite ai contribuenti deceduti in data antecedente o pari al 13 febbraio 2021 saranno respinte.
Scaduto il termine di presentazione delle domande di esonero e ultimate le attività di elaborazione nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, l'INPS comunicherà l’esito dell’istanza nei canali di “Comunicazione bidirezionale” e , se tale esito è positivo, l’importo autorizzato verrà comunicato anche a mezzo di specifica news.
I beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato entro 30 giorni dalla data di disponibilità dell’importo autorizzato nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” e tale data sarà resa nota dall'INPS con messaggio.
L’importo dell’esonero relativo al mese di febbraio 2021 sarà contabilizzato nell’estratto conto con riferimento alla prima rata dell’emissione del 2021.
Per i datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private, in caso di esito positivo delle istanze, alle relative posizioni contributive verrà attribuito il codice di autorizzazione “8J”, che assume il più ampio significato di “Azienda con esonero a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Articolo 222 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, Articolo 16 e 16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge n.176/2020 e art.70 D.L. 73/2021”.
Tale codice di autorizzazione sarà visualizzabile nel “Cassetto previdenziale aziende”.
Per esporre nel flusso Uniemens il recupero dell’esonero spettante relativo alla mensilità di febbraio 2021, i datori di lavoro interessati valorizzeranno all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L556”, avente il significato di “Esonero contributivo art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”; nell’elemento <ImportoACredito> dovrà essere indicato il relativo importo.
La valorizzazione del predetto codice causale potrà essere effettuata nella prima denuncia utile ed entro quella del mese di competenza maggio 2022.
Per i datori di lavoro privati che inviano le denunce di manodopera agricola dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, in caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende verrà attribuito il codice di autorizzazione “8H”, avente il significato di “Azienda con esonero a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
Il suddetto codice di autorizzazione sarà visualizzabile nel “Cassetto previdenziale aziende agricole”.
Le aziende che hanno effettuato i versamenti in misura superiore a quella risultante a seguito dell’applicazione dell’esonero potranno richiederne la compensazione con la contribuzione da versare entro la scadenza del 16 dicembre 2022.
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