Ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca è concessa, per l’anno 2023, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro nei casi di interruzione dell’attività di lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.
Con il decreto interministeriale n. 11 del 9 ottobre 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce le modalità di accesso all’indennità giornaliera omnicomprensiva per la sospensione dell’attività di pesca per l’anno 2023.
Le domande possono essere presentate a decorrere dal 2 gennaio 2024.
Vediamo di seguito i dettagli.
Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa causata da misure di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche, è concessa un’indennità onnicomprensiva giornaliera di trenta euro.
L’indennità per arresto temporaneo obbligatorio è ammessa se la sospensione deriva dall’applicazione di provvedimenti emanati nel corso dell’anno 2023 dall’Amministrazione centrale o da Amministrazioni competenti sul territorio, nei casi di:
Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio è concessa per l’anno 2023, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro e per massimo quaranta giorni nell’arco dell’anno. L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività rimanendo ormeggiate e nei casi di sospensione conseguente a:
NOTA BENE: L’indennità non è riconosciuta agli armatori e ai proprietari armatori imbarcati sulla nave in quanto non si configura un rapporto di lavoro subordinato.
A decorrere dal 2 gennaio 2024, le imprese interessate possono trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale degli ammortizzatori sociali, un’istanza singola per ogni unità di pesca presente in azienda, entro e non oltre il 31 marzo 2024, esclusivamente tramite il sistema telematico “CIGSonline”, presente sul sito istituzionale.
NOTA BENE: Il pagamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema “PagoPA”. L’esito positivo della procedura di pagamento consente la trasmissione dell’istanza.
All’istanza deve essere allegata la “scheda 9 dichiarazione di avvenuto fermo”, contenente:
Altresì l’impresa deve allegare:
ATTENZIONE: Le istanze pervenute oltre la data di scadenza del 31 marzo 2024 ovvero prive di uno degli allegati sopra descritti, saranno considerate inammissibili.
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