Fecondazione eterologa. Determinazione di avere figli senza limitazioni

Pubblicato il 11 giugno 2014 Il 10 giugno 2014, la Corte costituzionale ha depositato le motivazioni della decisione n. 162 con cui, il 9 aprile 2014, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3 e 12, comma 1, della Legge 19 n. 40/2004, relativi al divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita.

Rilievi di incostituzionalità

Il citato articolo 4, in particolare, è stato ritenuto incostituzionale nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili.

Parimenti, è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 9, comma 1, e comma 3, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole “in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3”, nonché dell'art. 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004.

Consulta: divieto irragionevole

Secondo la Consulta, il censurato divieto, nella sua assolutezza, è “il risultato di un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, in violazione anche del canone di razionalità dell'ordinamento, non giustificabile neppure richiamando l'esigenza di intervenire con norme primarie o secondarie per stabilire alcuni profili della disciplina della PMA di tipo eterologo”.
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