FdS per le attività professionali, nuove istruzioni Uniemens

Pubblicato il 15 marzo 2022

Nuove indicazioni operative ai fini Uniemens per quanto riguarda il versamento del contributo ordinario al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, di cui al Decreto Interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. A tal fine, infatti, i datori di lavoro valorizzeranno - all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:

A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 1147 del 14 marzo 2022, rettificando quanto già indicato con il messaggio n. 772 del 16 febbraio 2022.

FdS per le attività professionali, assolvimento degli obblighi contributivi

Con il messaggio n. 772 del 16 febbraio 2022, l’INPS aveva fornito, in riferimento alle farmacie connotate dal Codice Statistico Contributivo 7.02.05 e dall’ATECO 2007 47.73.10, le istruzioni operative concernenti:

Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, a decorrere dal periodo di paga gennaio 2022, ai datori di lavoro interessati verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “0J” (datore di lavoro tenuto al versamento al FIS) in sostituzione del codice autorizzazione “0S” (datore di lavoro tenuto al versamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali).

La procedura di calcolo verrà adeguata al fine di determinare la corretta aliquota contributiva dovuta.

FdS per le attività professionali, recupero del contributo ordinario

I datori di lavoro interessati, ai fini del recupero del contributo ordinario versato al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e non dovuto per il periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, valorizzeranno nel flusso Uniemens all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> i nuovi codici causale:

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