FdS credito cooperativo Prestazioni
Pubblicato il 04 luglio 2016
Con circolare n. 119 del 30 giugno 2016 l’INPS ha fornito istruzioni sulle prestazioni ordinarie ed emergenziali del Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.
Il Fondo provvede, in via ordinaria:
- a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione;
- all’erogazione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, o in applicazione di contratti di solidarietà espansivi;
- per l’anno 2013, 2014 e 2015, all’erogazione di un trattamento integrativo dell’indennità di disoccupazione ASpI in favore dei lavoratori sospesi ai sensi dell’art. 3, comma 17, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
Il Fondo provvede, in via emergenziale:
- all’erogazione di un assegno emergenziale, a favore dei lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), integrativo rispetto all’indennità di disoccupazione ASpI e, per gli eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1 maggio 2015, integrativo dell’indennità di disoccupazione NASpI di cui al D.Lgs. n. 22/2015;
- al finanziamento, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, dell’Unione Europea o della cooperazione (c.d. outplacement).
Ricorda la circolare n. 119/2016 che l’assegno emergenziale, sostitutivo di retribuzione, costituisce reddito di lavoro dipendente per cui la modalità di tassazione è quella ordinaria, salvo che sussistano i presupposti di tassazione separata degli arretrati di cui all’art. 17 comma 1, lett. b) del TUIR.
Tali somme usufruiscono delle detrazioni degli artt. 12 e 13 del TUIR su richiesta dell’interessato.