La procedura d’invio della domanda di accesso alle prestazioni di assegno ordinario è unica per tutti i Fondi di solidarietà. Il servizio per l’invio dell’istanza è disponibile nel portale INPS. Per accedervi è possibile utilizzare la funzione “Cerca” nella pagina principale inserendo “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” oppure selezionare “Servizi per le aziende e consulenti” nell’elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi”.
Dopo avere effettuato l’autenticazione, occorre selezionare nel menu interno il servizio “CIG e Fondi di solidarietà” > “Fondi di solidarietà”. A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro o loro consulenti/intermediari è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Tale ticket deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e verrà assegnato automaticamente dalla procedura; sarà inoltre possibile reperirlo nella sezione “Cerca esiti” di tale procedura inserendo la matricola aziendale.
A comunicarlo è l’INPS, con il Messaggio n. 3240 del 28 settembre 2021.
A norma dell’art. 30, co. 2, del D.Lgs n. 148/2015, la domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via telematica.
Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della domanda e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.
In caso di presentazione tardiva si applica il disposto di cui all’art. 15, co. 3, del D.Lgs n. 148/2015, in base al quale l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente). In considerazione del fatto che l’operatività del Fondo si è perfezionata, con la nomina del Comitato amministratore, in data 20 maggio 2021 e che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data d’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, stante anche le indicazioni contenute nel citato chiarimento ministeriale, le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 5 maggio 2021.
Al fine di consentire ai datori di lavoro di presentare le domande nel rispetto dei termini su richiamati e garantire ai beneficiari continuità di reddito, anche in considerazione del ridotto numero di richieste presentate, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra la data del 5 maggio 2021 e il 28 settembre 2021 è neutralizzato.
Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è il 28 settembre 2021.
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
I datori di lavoro iscritti al FdS bilaterale per il settore delle attività professionali, in ragione del periodo transitorio legato all’avvio della piena operatività del Fondo medesimo, dovevano continuare a presentare le domande di assegno ordinario per l’emergenza da COVID-19 al Fondo di integrazione salariale (FIS), ai Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige o, in relazione al requisito dimensionale del datore di lavoro, presentare domanda di cassa integrazione in deroga.
Diversamente, le eventuali domande di assegno ordinario per le causali non “COVID-19” dovevano essere presentate al Fondo di appartenenza.
L’art. 50-bis, co. 10, lett. b), del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021, ha disposto che, con effetto dal 1° gennaio 2021, anche le domande con causale “COVID-19” debbano essere finanziate prioritariamente con le risorse proprie di ciascun Fondo.
Pertanto, a partire dal 28 settembre 2021, i datori di lavoro appartenenti al Fondo in esame, inquadrati con c.a. “0S”, dovranno presentare, al Fondo medesimo, anche le domande con causale “COVID-19”.
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