L’utilizzo ripetuto, da parte di un poliziotto, del fax dell’ufficio presso cui è in servizio per scopi privati, integra abuso d’ufficio e non peculato.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, riformando, mediante riqualificazione del fatto di reato, la sentenza di condanna per peculato impugnata dall'imputato.
In particolare, nella specie, l’abuso del possesso del bene della pubblica amministrazione, ossia il fax, non si è tradotto nella stabile inversione in dominio (richiesta invece nel peculato), poiché dopo l’uso arbitrario, il bene è stato restituito alla sua destinazione pubblicistica originaria.
Tuttavia la condotta non può dirsi penalmente irrilevante, residuando l’abuso d’ufficio quale cornice legale nella quale sussumerla.
Abuso d’ufficio che si identifica per l’appunto – precisa ancora la Corte con sentenza n. 22800 del 30 maggio 2016 – con l’abuso funzionale, ossia, con l’utilizzo di mezzi inerenti ad una funzione pubblica per finalità differenti da quelle per cui l’esercizio del potere è concesso, mediante comportamenti materiali o attività di rilevanza giuridica atti a procurare un vantaggio patrimoniale per sé o per altri ovvero ad arrecare ad altri un danno ingiusto.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".