Favor rei per l’omessa regolarizzazione della fattura ante aprile 1998

Pubblicato il 03 dicembre 2011 L’agenzia delle Entrate, con circolare n. 52 del 2 dicembre 2011, a seguito dell'abrogazione all'articolo 41 del Dpr 633/72, operata con la riforma delle sanzioni tributarie non penali, ed alla luce dell'orientamento della Cassazione, interviene a ritrattare l’indicazione contenuta nella pregressa circolare n. 23/E/1999. L’ambito è dei contenziosi in cui si pretendeva l'Iva non regolarizzata in caso di destinatario che non avesse regolarizzato la mancata o non conforme emissione della fattura del fornitore (omessa regolarizzazione degli obblighi di fatturazione).

Gli uffici dovranno abbandonare il contenzioso pendente anche per le situazioni ante 1° aprile 1998, in quanto è applicabile il principio del favor rei (articolo 3 del Dlgs n. 472/1997), laddove non siano state comparate con le nuove sanzioni.

Ciò poiché la norma vigente di riferimento è l'articolo 6, comma 8, del Dlgs n. 471/97, che recita: “Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di lire cinquecentomila, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione".

Non prevedendo l'imposizione fiscale, la nuova norma implica solo una sanzione, per la quale si rende applicabile il principio del favor rei.

Al contrario di quanto sostenuto con la circolare 23/E/1999, in cui l’Agenzia considerava il recupero a titolo di imposizione fiscale (non soggetta al favor rei): “per le violazioni commesse sotto il vigore di detta norma permane a carico del cessionario l’obbligo del pagamento del tributo, non potendo trovare applicazione nei confronti di quest’ultimo il principio del favor rei. Tale principio si renderà invece applicabile limitatamente alle misure sanzionatorie”.
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