Favor rei con semplice istanza

Pubblicato il 07 marzo 2016

A seguito delle modifiche apportate alla disciplina del sistema sanzionatorio ad opera del Dlgs n. 158/2015, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 4/E, in data 4 marzo 2016, con la quale fornisce chiarimenti ed indicazioni sull'applicazione del principio del favor rei.

Nello specifico, viene precisato l'ambito di operatività del principio del favor rei con riferimento agli atti emessi prima e dopo l'entrata in vigore delle modifiche normative (1° gennaio 2016).

Cosa è il favor rei?

È il principio in base al quale se la legge in vigore al momento della violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni diverse o prevedono che la fattispecie non è più punibile, si applica la norma più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo (articolo 3, Dlgs 472/1997, commi 2 e 3).

Secondo il comma 2 del Dlgs 472/1997, la disposizione riguarda tanto le ipotesi in cui la legge sopravvenuta si limiti ad abolire la sola sanzione, lasciando in vita l'obbligatorietà del comportamento prima sanzionabile, quanto quelle in cui venga eliminato un obbligo strumentale e quindi, solo indirettamente, la previsione sanzionatoria.

Secondo il comma 3, invece, le misure sanzionatorie più favorevoli trovano applicazione, non solo per le violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2016, ma per tutte le violazioni commesse in precedenza e per le quali si procede all'emissione del relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, coerentemente con quanto già precisato con la circolare n. 180/1998.

Come stabilire quale è la norma più favorevole?

Al fine di stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole, l'Ufficio applica i principi generali seguiti nel diritto penale tenendo conto delle peculiarità del diritto tributario.

L'Ufficio deve poi confrontare le norme sanzionatorie (ante e post modifica) in concreto e non in astratto, tenendo conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge e verificando gli effetti della loro applicazione in rapporto alle caratteristiche della condotta realizzata dal trasgressore, al fine di stabilire il trattamento sanzionatorio più favorevole.

Sugli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2016, riferiti a violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, saranno esposte le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l'applicazione del principio del favor rei che ha determinato l'irrogazione della sanzione più mite.

Per gli atti emessi prima del 1 gennaio 2016, contenenti l'irrogazione della sanzione in base alle disposizioni ante modifica e per i quali sono ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso, il contribuente ha diritto ad ottenere il ricalcolo delle sanzioni in base al favor rei presentando una semplice istanza.

Queste sono le conclusioni a cui giunge la circolare n. 4/E/2016 dell'Amministrazione finanziaria, che prevede come unico limite per l'applicazione del favor rei il fatto che il provvedimento non si sia reso definitivo con il pagamento della sanzione nella "vecchia" misura.

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