L’Agenzia delle Entrate con due nuove risposte ad interpello scioglie alcuni dubbi in materia di fornitura di beni e prestazioni di servizi.
Nella risposta n. 436 del 28 ottobre, in particolare, si chiariscono alcuni aspetti relativi alla fatturazione nei confronti della pubblica amministrazione, mentre, nella risposta n. 437 sono resi chiarimenti in merito alla data della fattura elettronica differita.
Oggetto di questo interpello è la fatturazione elettronica con riferimento ai contratti di fornitura di beni e/o di prestazione di servizi verso la pubblica amministrazione.
L’istante è una pubblica amministrazione che solleva diversi quesiti, ai quali l’Amministrazione finanziaria risponde offrendo soluzioni utili anche per le fasi successive alla fatturazione, fino all’incasso del corrispettivo pattuito.
Nello specifico, la PA chiede se:
in caso di riduzione dell’imponibile successiva alla fattura, a seguito dell'accertamento di una prestazione di valore inferiore a quella contrattualmente prevista, il cedente/prestatore è tenuto ad emettere la nota di credito (ex art. 26, Dpr n. 633/1972);
le somme trattenute al cedente/prestatore in applicazione di penalità per inadempienze o irregolare prestazione, o trattenute sul prezzo in luogo della cauzione incidono sull’imponibile indicato in fattura;
la fattura nella quale il cedente/prestatore ha omesso di indicare il Cig (Codice identificativo di gara) o ha indicato un numero errato è fiscalmente corretta e, quindi, pagabile;
in esecuzione di contratti e/o appalti, è corretto dar corso al pagamento delle fatture senza effettuare alcun controllo sull'aliquota IVA applicata dal cedente/prestatore, rimettendo tale verifica all’Amministrazione finanziaria.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 436/2019, si esprime come di seguito riportato.
Relativamente al primo interrogativo, si richiama la disciplina della scissione dei pagamenti (split payment) applicabile alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti individuati dalla norma, che acquistano beni e/o servizi nel territorio dello Stato e pagano ai propri fornitori il corrispettivo al netto dell'IVA che deve essere versata, in deroga al regime ordinario, direttamente all'erario anziché al cedente/prestatore.
Si specifica, pertanto, che, a differenza del sistema dell'inversione contabile, lo split payment non incide nella fase dell'applicazione dell'imposta, ma solo in quella della sua riscossione. Ne consegue che tale meccanismo "non fa venire meno in capo al fornitore la qualifica di debitore dell'imposta in relazione all'operazione effettuata nei confronti dell'ente pubblico", Pertanto, il cessionario o committente, destinatario di una fattura emessa ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto IVA, in conseguenza del regime di split payment, non assumendo la qualifica di debitore d'imposta, non ha facoltà di operare le variazioni in diminuzione in base all'articolo 26 del decreto IVA, restando tale facoltà in capo al cedente/prestatore. Ne consegue che la PA verserà l’IVA con riferimento agli importi effettivamente pagati, anche se questi sono inferiori a quelli risultanti dalla fattura e non sia stata emessa nota di credito da parte del cedente/prestatore.
Con riferimento all’applicazione di penalità, l’Agenzia ritiene che le somme addebitate al cedente/prestatore da parte dell'acquirente o committente a causa di ritardi o di penalità nell'esecuzione del contratto (ad esempio penalità per ritardata esecuzione di un'opera) non riducono il corrispettivo della cessione o della prestazione che resta inalterato. Di conseguenza, nel caso di decurtazione del pagamento per l'applicazione di penalità a carico del fornitore, l'IVA va calcolata sulla base imponibile al lordo della penalità.
Riguardo all’emissione di fatture verso la PA prive del codice identificativo di gara (CIG), si ricorda che tale codice non rientra tra gli elementi essenziali della fattura, elencati all’articolo 21 D.P.R. n. 633/72. Pertanto, la mancata indicazione dello stesso, o l’indicazione errata, non inficia la validità “fiscale” della fattura stessa e l’omissione in fattura può essere sanata con l’invio di un nuovo documento che integri i dati mancanti di quello originario.
Infine, con riferimento al quarto quesito, l’Agenzia ricorda preliminarmente che il meccanismo della scissione dei pagamenti non fa venir meno in capo al cedente/prestatore la qualifica di debitore dell'IVA in relazione all'operazione effettuata nei confronti della pubblica amministrazione. Di conseguenza, la responsabilità sulla corretta aliquota IVA da applicare nelle cessioni di beni o prestazioni di servizi resta in capo al cedente o prestatore. Tuttavia, in sede di pagamento delle fatture, il committente è tenuto ad effettuare i controlli sulla correttezza dell’operato del cedente o prestatore, come indicato anche nell'articolo 6, comma 8, del Dlgs n. 471/1997.
Con tale risposta ad interpello si offrono chiarimenti utili nella quotidianità di molte aziende, che sono solite avvalersi del sistema della fatturazione elettronica differita.
La società istante, nell’esercizio della sua attività commerciale, è solita emettere, per ciascun cliente, una prima fattura differita il giorno 15 del mese in cui espone le consegne e spedizioni effettuate nell’arco dei primi quindici giorni, per poi chiudere la fatturazione e verificare tutti i documenti di trasporto ed emettere una seconda fattura differita con la data dell’ultimo giorno del mese (indipendentemente dalla data dell’ultimo DDT).
La società pone il dubbio su come applicare il disposto normativo di cui all’articolo 21, comma 2, lett. g-bis) del decreto IVA, che prevede, tra le indicazioni che le fatture devono recare, la “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”.
Al fine di precisare la corretta indicazione della data della fatturazione elettronica differita, l’Agenzia ribadisce che l’indicazione contenuta nella circolare n. 14/E/2019, secondo cui è "possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell'ultima operazione", rappresenta solo una "possibilità" e non un obbligo e, dunque, è comunque possibile indicare convenzionalmente nel documento anche la data di fine mese.
Alla luce di ciò, pertanto la risposta n. 437/2019 conclude che: la società può emettere nei confronti dello stesso soggetto una o più fatture differite che riepiloghino le cessioni effettuate nel mese di riferimento, fermo restando che le stesse possono essere inviate allo SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo. Pertanto, con riferimento al caso di specie, è possibile indicare la data di fine mese, senza preoccuparsi della data dell’ultimo DDT.
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