Fatture elettroniche e scritture contabili (senza bolli) come prova del credito

Pubblicato il 16 febbraio 2024

Via libera preliminare, nella seduta del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2024, al testo contenente integrazioni e correzioni al Decreto legislativo n. 149/2022, di attuazione della riforma Cartabia del processo civile.

Il provvedimento - proposto dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sotto forma di decreto legislativo ed inserito nel quadro degli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - è stato messo a punto con l'intento di risolvere alcune difficoltà operative sorte in sede di applicazione della riforma e apportare alcuni ritocchi ritenuti necessari per garantire la piena efficacia della novella.

L'intervento introduce modifiche al Codice civile, al Codice di procedura civile, alle relative disposizioni di attuazione e ad alcune leggi speciali, modifiche elaborate nell'ottica di semplificare, velocizzare e razionalizzare il processo.

Le misure sono essenzialmente volte a garantire l’efficienza del processo civile, la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.  

Digitalizzazione rafforzata per comunicazioni e notifiche 

I correttivi seguono la strada:

Via gli adempimenti superati

Tra questi ultimi, in particolare, si prevede la soppressione:

Vengono tolti di mezzo, ossia, alcuni adempimenti ritenuti ormai superati come le note di iscrizioni a ruolo, il numero di fax degli avvocati negli atti difensivi, i biglietti di cancelleria agli studi legali, oltre alla previsione che impone all'avvocato, che svolga attività difensiva in foro diverso da quello di appartenenza, di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria adita.

Fattura elettronica e scritture contabili: piena prova del credito per le ingiunzioni

Parallelamente, nell'ambito del processo, viene dato spazio agli strumenti digitali come la fattura elettronica trasmessa attraverso il Sistema di interscambio (SDI), che diviene prova scritta idonea, equiparata alla fattura cartacea annotata nelle scritture contabili, utilizzabile ai fini dell'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento dei crediti commerciali.

Sempre ai fini dell'ottenimento dell'ingiunzione, inoltre, si prevede che le scritture contabili costituiscano idonea prova scritta senza più bisogno che esse siano bollate e vidimate.

Viene eliminata, infatti, la previsione che ne condizionava la valenza probatoria a tali adempimenti, risultando sufficiente che le scritture siano tenute, anche con strumenti informatici, conformemente alle prescrizioni di legge.

Verifiche preliminari, favorito l'impiego del rito semplificato

Ulteriori ritocchi riguardano la fase preliminare del processo, al fine di rendere più chiara la sequenza degli adempimenti a carico del giudice dopo la costituzione del convenuto. 

E' ossia migliorata e resa più funzionale la fase introduttiva del processo civile: si prevede, tra le altre novità, che il giudice sia tenuto, d’ufficio, a procedere con le verifiche preliminari sulla regolarità del contraddittorio entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto.

Viene anticipata, inoltre, alla fase delle verifiche preliminari, la possibilità di conversione al rito semplificato di cognizione, con conseguente riduzione dei tempi del processo e concessione di termini alle parti per il deposito di memorie e documenti. 

A risultare anticipato, a seguire, è anche il momento entro cui il giudice può rilevare d'ufficio la propria incompetenza.

Da segnalare anche che sono ampliati i casi in cui è garantita l’oralità delle udienze: vengono salvaguardate, così, le udienze in presenza rispetto ai depositi telematici di note, nei casi in cui risulti opportuno che le parti si incontrino per l'interrogatorio formale o per tentativi di conciliazione o laddove, ad esempio, una delle parti si opponga alla sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta.

Le altre misure, infine, sono volte ad estendere, ai processi pendenti, la possibilità di emettere ordinanze anticipatorie di accoglimento o rigetto.

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