Fatturazione elettronica, ulteriori chiarimenti da parte del Fisco

Pubblicato il 25 giugno 2014 L’adozione della fattura elettronica non impone un vincolo di simmetria tra l’emittente e il destinatario del documento. Pertanto, se una fattura viene emessa e ricevuta in formato elettronico, il cliente potrà comunque decidere di materializzare il documento e considerarlo come un vero e proprio titolo cartaceo, senza con ciò cambiare la natura originaria del documento per il fornitore che lo ha emesso e che rimane appunto “elettronica”.

Dunque, per considerare una fattura elettronica è necessario che il documento venga emesso e accettato in formato digitale. Infatti, non si possono considerare elettroniche le fatture emesse in formato elettronico mediante un apposito software, ma poi inviate e ricevute dal cliente in formato cartaceo. Viceversa, sono considerate elettronici quei titoli che anche se creati in formato cartaceo vengono poi trasformati in documenti elettronici per poter essere trasmessi e ricevuti mediante i canali telematici, a condizione che soddisfino i requisiti di legge dell’autenticità, integrità e leggibilità.

In altri termini, per distinguere una fattura elettronica da quella cartacea non è rilevante il tipo di formato originariamente utilizzato per creare il documento, ma il fatto che la fattura sia in formato elettronico quando viene emessa e poi anche quando è successivamente ricevuta e accettata dal destinatario.

Questa è una delle più importanti precisazioni contenute nella circolare n. 18 del 24 giugno 2014 emessa dall’Agenzia delle Entrate.

Le novità introdotte dalla Legge 228/2012

L’Agenzia, facendo proprie le conclusioni emerse durante il forum sulla fatturazione elettronica, illustra le numerose novità in materia di fatturazione elettronica per effetto delle modifiche apportate dalla Legge 228/2012.

Si ricorda, infatti, che la Legge di Stabilità 2013 ha apportato alcune significative variazioni alle disposizioni di cui agli articoli 21 e 39 del Dpr 633/1972 in materia di Iva, in seguito al recepimento della direttiva 2010/45/Ue, che modifica la precedente direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006.

La circolare agenziale si divide in due parti: nella prima vengono ripercorse le caratteristiche e le modalità di invio e conservazione della fattura elettronica; mentre nella seconda si risponde ad alcuni quesiti specifici posti dai contribuenti.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy