Fatturazione elettronica, ulteriori chiarimenti da parte del Fisco
Pubblicato il 25 giugno 2014
L’adozione della fattura elettronica non impone un vincolo di simmetria tra l’emittente e il destinatario del documento. Pertanto, se una fattura viene
emessa e ricevuta in formato elettronico, il cliente potrà comunque decidere di
materializzare il documento e considerarlo come un vero e proprio titolo cartaceo, senza con ciò cambiare la natura originaria del documento per il fornitore che lo ha emesso e che rimane appunto “elettronica”.
Dunque, per considerare una fattura elettronica è necessario che il documento venga
emesso e accettato in formato digitale. Infatti, non si possono considerare elettroniche le fatture emesse in formato elettronico mediante un apposito software, ma poi inviate e ricevute dal cliente in formato cartaceo. Viceversa, sono considerate elettronici quei titoli che anche se creati in formato cartaceo vengono poi trasformati in documenti elettronici per poter essere trasmessi e ricevuti mediante i canali telematici, a condizione che soddisfino i requisiti di legge dell’
autenticità,
integrità e
leggibilità.
In altri termini, per distinguere una fattura elettronica da quella cartacea non è rilevante il tipo di formato originariamente utilizzato per creare il documento, ma il fatto che la fattura sia in formato elettronico quando viene emessa e poi anche quando è successivamente ricevuta e accettata dal destinatario.
Questa è una delle più importanti precisazioni contenute nella
circolare n. 18 del 24 giugno 2014 emessa dall’Agenzia delle Entrate.
Le novità introdotte dalla Legge 228/2012
L’Agenzia, facendo proprie le conclusioni emerse durante il
forum sulla fatturazione elettronica, illustra le numerose novità in materia di fatturazione elettronica per effetto delle modifiche apportate dalla Legge
228/2012.
Si ricorda, infatti, che la Legge di Stabilità 2013 ha apportato alcune significative variazioni alle disposizioni di cui agli articoli 21 e 39 del Dpr
633/1972 in materia di Iva, in seguito al recepimento della direttiva
2010/45/Ue, che modifica la precedente direttiva
2006/112/Ce del 28 novembre 2006.
La circolare agenziale si divide in due parti: nella prima vengono ripercorse le caratteristiche e le modalità di invio e conservazione della fattura elettronica; mentre nella seconda si risponde ad alcuni quesiti specifici posti dai contribuenti.