Dal Videoforum sulla fatturazione elettronica dello scorso 15 novembre 2018, anche un importante chiarimento che interessa i contribuenti minimi e forfetari.
Il vicedirettore delle Entrate, Paolo Savini, intervenuto per rispondere alle principali domande sollevate sul nuovo obbligo anche per i privati, ha specificato – tra le altre cose – che per scongiurare un adempimento troppo gravoso per tale categoria di contribuenti, i soggetti in regime di svantaggio e i soggetti che hanno aderito (o che aderiranno in futuro) al regime “forfettario” sono esclusi dall'obbligo di conservazione elettronica delle fatture di acquisto (ciclo passivo), che sono comunque elettroniche.
Secondo l’Agenzia, che ha corretto il tiro rispetto a precedenti affermazioni dei propri funzionari, è ora da ritenere che tale adempimento risulti sproporzionato in relazione alle dimensioni dei suddetti contribuenti, peraltro agevolati anche da numerosi adempimenti di natura tributaria, anche se questi soggetti potrebbero, potenzialmente, emettere fatture elettroniche, seguendo le disposizioni del provvedimento del 30/4/2018.
Inoltre, in un’ulteriore risposta rilasciata nel corso del forum sempre su tale categoria di soggetti, si precisa che, essendo i contribuenti in regime di vantaggio e forfettari solitamente piccoli prestatori di servizi, per loro è confermata la possibilità di utilizzare i modelli polivalenti (ormai non più obbligatori da tempo), in presenza di emissione della fattura, in quanto esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica, ai sensi del comma 3, dell'art. 1, del Dlgs 127/2015.
L’Agenzia, infine, ricorda che anche i commercianti al minuto e i soggetti assimilati, di cui all'art. 22, del Dpr 633/1972, sebbene tenuti a certificare i corrispettivi mediante rilascio di scontrino e/o di ricevuta fiscale, dovranno emettere fattura in formato elettronico, a partire dal 1° gennaio 2019, se richiesta dal cliente e al momento di effettuazione dell'operazione.
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