Dall’incontro degli esperti del Sole 24 Ore con i tecnici dell’Agenzia delle Entrate, in occasione del videoforum online del 12 novembre 2018, sono emersi alcuni chiarimenti importanti sul tema caldo della fatturazione elettronica.
In relazione ai nuovi obblighi di fatturazione elettronica, che scatteranno a partire dal 2019, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito cosa accade nel caso in cui la fattura elettronica venga emessa tardivamente nel corso del 2019.
Si rimanda espressamente all’articolo 10 del Dl 119/2018, che prevede che nel primo semestre 2019 la fattura elettronica può essere emessa entro il termine della liquidazione Iva, senza applicazione della sanzione; inoltre è disposto anche che, se la fattura viene emessa entro il termine della liquidazione periodica successiva, la sanzione è ridotta al 20 per cento.
Dunque, appare evidente come la norma sia molto chiara nei confronti del cedente, prevedendo espressamente che se la fattura elettronica viene emessa tardivamente, nel primo semestre 2019, non verrà sanzionata.
Il dubbio rimane aperto, invece, con riferimento alla figura dell’acquirente/committente. Nei confronti di quest’ultimo non è ben precisato cosa succede in caso di mancato ricevimento della e-fattura.
Nello specifico, è stato chiesto all’Agenzia se l’acquirente abbia il diritto di detrarre l’Iva pur in assenza della fattura elettronica, magari con il documento analogico.
La risposta è stata categoricamente negativa. L’Agenzia ha ribadito che per quanto riguarda le operazioni interne, dal 2019, l’unica fattura valida è quella elettronica, per cui altri documenti non sono idonei ai fini della detrazione.
Di qui, la conclusione secondo cui nessuna detrazione Iva è ammessa se manca la fattura elettronica.
Pertanto, dal prossimo 1° gennaio 2019, il committente che detrae l'Iva senza avere ricevuto la e-fattura tramite il Sistema di interscambio va incontro a sanzione. Per tale motivo, nel caso in cui il fornitore emetta il documento cartaceo, sarà onere dello stesso acquirente/committente sollecitare l'invio di una fattura elettronica e, allo stesso tempo, quest'ultimo non potrà procedere alla registrazione e alla detrazione dell’imposta, ma potrà solo regolarizzare la posizione tramite autofattura.
Altro quesito posto all’Amministrazione finanziaria è se la fattura non trasmessa elettronicamente possa produrre effetti civili.
L’Agenzia, dopo aver ribadito che in assenza di documento digitale non si può procedere con la detrazione dell’imposta, ha comunque specificato che la e-fattura (ex Dlgs 127/2015) ha rilevanza esclusivamente fiscale. Pertanto, l’eventuale documento emesso su carta resta comunque idoneo a produrre gli effetti civili. Infatti, per esempio, la fornitura di beni documentata con fattura cartacea genera un credito legittimo per il cedente.
Le operazioni soggette a reverse charge (il debitore dell’imposta si sposta dal fornitore al cliente), impongono al cessionario/committente l’obbligo di integrare la fattura oppure di emettere un’autofattura per liquidare l’eventuale imposta gravante sull’operazione.
Il dubbio sollevato ai tecnici dell’Agenzia è se tale adempimento a carico del cessionario/committente dovesse essere assolto una volta entrata vigore la fattura elettronica.
Per rispondere al quesito l’Amministrazione finanziaria ha fatto un passo indietro, ricordando che:
per le fatture soggette a reverse charge esterno, il cessionario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica;
per le operazioni in reverse charge interno, la fattura verrà emessa in elettronico tramite Sistema di interscambio, il destinatario la riceverà in elettronico e sulla stessa fattura sarà indicato il codice “N6” perché si tratta di operazione ad inversione contabile.
Circa la modalità di applicazione del “reverse charge” interno da parte del cessionario/committente, l’Agenzia ha precisato che quest’ultimo è tenuto a integrare la fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta, procedendo all’annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del DPR 633/72.
Inoltre, è ammessa la possibilità di integrare il documento predisponendo un’autofattura, in formato elettronico, che potrà essere inviata al Sistema di Interscambio.
Tale invio non rappresenta un obbligo per il destinatario, ma solo una facoltà.
Infatti, il cessionario/committente debitore dell’imposta potrà decidere di inviare comunque le integrazioni delle fatture soggette a reverse charge e, se il soggetto in questione ha aderito al servizio gratuito dell’Agenzia di conservazione elettronica, l’integrazione potrà essere portata automaticamente in conservazione.
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