Sulla fatturazione elettronica via libera, in sostanza, all’asincronia di cui è causa il SdI in fase di recapito, ma che intenzioni ci sono sulle asincronie che più interessano agli operatori?
È quanto si chiedono Anc e Confimi Industria in un comunicato congiunto del 3 luglio 2018.
Cosa accade a chi non riesce a fare la trasmissione contestuale? Cosa accade quindi per le asincronie fra il giorno di effettuazione (ad esempio il 31 del mese) e la trasmissione asincrona (ad esempio 2 o il 3 del mese successivo), le cui ragioni possono essere diverse: festività, impedimenti di salute oppure perché semplicemente non si hanno tutti i dati a disposizione?
La nuova circolare sulla fatturazione elettronica - la n. 13/E/2018 - sembra, si spiega, circoscrivere la “tolleranza” nei riguardi di ritardi minimi (nella trasmissione) - comunque tali da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta - alla sola “fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerando anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea dei soggetti coinvolti”.
L'affermazione non rispetta quanto indicato dall’Agenzia nel provvedimento del 30 aprile 2018 e durante il Videoforum del 24 maggio 2018: se la fattura elettronica supera i controlli e viene consegnata o messa a disposizione dal SdI, il documento si intende emesso con la data riportata nella fattura stessa, pertanto è rispettato il dettato normativo dell’articolo 6 del DPR 633/72.
D'altro canto, è la stessa circolare 13/E/2018 che, per l’asincronia della trasmissione della fattura nella fase di prima applicazione, ribadisce che non è sanzionabile, ex art. 6 comma 5-bis del DLgs. 472/97, la violazione meramente formale che non arreca pregiudizio alle attività di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.
Auspicano i firmatari del comunicato: un cambio di orientamento (meglio a questo punto se stabilito per legge) che sancisca inequivocabilmente che, anche a regime, la fattura immediata trasmessa in tempo asincrono rappresenta pur sempre una violazione meramente formale in tutti i casi in cui il ritardo non determina, a sua volta, ritardi negli altri adempimenti indotti (a partire dal versamento dell’Iva).
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