Dal videoforum L’Esperto risponde del Sole 24 Ore, chiarimenti dall'Agenzia delle entrate.
La fattura elettronica deve essere trasmessa al sistema di interscambio – SdI - entro la data di effettuazione dell'operazione, ex articolo 6 del Dpr 633/1972.
Nel caso in cui la fattura elettronica non superi i controlli eseguiti dal SdI, la fattura è scartata e si considera non emessa: fermo restando che la data di trasmissione della fattura elettronica a SdI è nota e mutuando le consolidate regole previste per le dichiarazioni e le comunicazioni all’agenzia delle Entrate, l’emittente avrà 5 giorni di tempo per trasmettere al Sistema di Interscambio la fattura elettronica corretta, senza incorrere nelle sanzioni ex articolo 6 del Dpr 633/72.
Il trasferimento dei dati in Edi (Electronic data interchange) continuerà a sopravvivere.
Piena libertà, infatti, è lasciata agli operatori, che possono continuare a utilizzare processi di trasferimento dati Edi, sfruttando anche i servizi oggi offerti da provider e intermediari.
Tuttavia, ex articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015, la fattura valida ai fini fiscali è quella trasmessa al SdI e per la quale il Sistema fornisce all’emittente la ricevuta che attesta la consegna o la messa a disposizione nell’area autenticata dell’agenzia delle Entrate.
Pertanto: i sistemi Edi potranno integrare i flussi delle fatture elettroniche xml e le conseguenti ricevute trasmesse da SdI al fine di consentire all’emittente e al destinatario delle fatture la corretta gestione fiscale delle stesse.
L’Agenzia ammette, infine, la possibilità di trasformare le fatture emesse verso soggetti esteri in formato xml, trasmettendole al Sistema di Interscambio: dovrà essere compilato il solo campo “CodiceDestinatario” con uno dei codici convenzionali previsti, con ciò ritenendosi adempiuti gli obblighi di comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
L'Agenzia avalla le prassi di quei professionisti che:
Istanze e dichiarazioni presentate per via telematica, si spiega, secondo il Cad sono equivalenti a quelle sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. La trasmissione del documento informatico via Pec equivale alla notificazione per mezzo della posta.
Per il contribuente in contabilità semplificata che non ha optato per il metodo della registrazione, se il pagamento è anticipato il criterio di cassa prevale sulla contabilità Iva: con il pagamento della spesa nel 2017, con fattura ricevuta e registrata nel 2018, si ha un costo deducibile nel 2017 (dichiarazione dei redditi da presentare nel 2018).
Dunque, se il pagamento è avvenuto nell’anno della consegna, il costo è deducibile nel periodo di imposta del pagamento.
Si dovrà integrare il registro Iva relativo all’anno del pagamento con la fattura relativa, anche se ricevuta e registrata nell’anno successivo (rettifica valida ai soli fini della determinazione del reddito, l'annotazione non deve alterare la contabilità Iva).
Altro tema affrontato nel videoforum è il momento di deduzione fiscale dei costi di competenza di un esercizio che si quantificano in modo definitivo dopo la chiusura dello stesso, ma prima della redazione del bilancio.
La formula Oic: l'onere divenuto certo successivamente alla chiusura dell’esercizio x, può essere portato in deduzione dal reddito dell’esercizio x+1.
In ottemperanza di quanto indicato dall'Oic sulla classificazione nei fondi degli importi divenuti certi dopo il 31 dicembre, dunque, l'Agenzia spiega che l’onere derivante da una causa in corso al 31 dicembre 2017, ma chiusa per sentenza o transazione a febbraio 2018, si può dedurre solo nel 2018, anche se l’importo è stato iscritto per competenza nel bilancio 2017.
Infatti, l'Oic indica che si deve mantenere l’importo iscritto tra i fondi, anziché trasferirlo nei debiti, per cui l’onere sottostante resta indeducibile anche se è divenuto certo e determinato al momento di chiudere il bilancio: il costo derivante dalla sentenza potrà essere dedotto solo nel 2018.
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