L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14 del 17 giugno 2019, fornisce alcuni chiarimenti sulla fatturazione elettronica, soffermandosi in particolare sull’ambito di applicazione dell'e-fattura, sulle sue modalità di emissione e registrazione, sui criteri di compilazione delle autofatture, sulle sanzioni e sulle altre novità normative sull'Iva che hanno implicazioni nel sistema della fatturazione elettronica.
La nuova circolare tiene anche conto degli esiti dei lavori del Forum italiano sulla fatturazione elettronica, nonché dei contributi e della segnalazione di criticità forniti dagli operatori e commentatori.
Il documento di prassi parte dall’analizzare la previsione dell’articolo 1, comma 3, del Dlgs n. 127 del 2015, in base alla quale, dal 1° gennaio 2019, al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.
Tuttavia, la regola generale sull’obbligo di documentare le operazioni tramite fatturazione elettronica via SdI presenta diverse eccezioni, tanto di ordine oggettivo, quanto soggettivo.
Nella circolare n. 14/E/2019, l’Agenzia delle Entrate analizza alcune di queste eccezione.
In particolare, si specifica che i soggetti identificati in Italia che rientrano nel “regime di vantaggio”, in quello “forfettario” o che si avvalgono della Legge n. 398/1991, pur se non tenuti possono comunque emettere fatture elettroniche via Sdi.
Hanno invece il divieto di fatturare elettronicamente via Sdi, per l’anno 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, indipendentemente dall’opposizione manifestata dall’interessato, ai quali il legislatore ha equiparato coloro che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, se effettuate nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis del Dl n. 135/2018). Pertanto, è previsto il divieto di invio tramite Sdi per tutte quelle fatture contenenti prestazioni:
sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche;
miste (sia spese sanitarie, sia voci di spesa non sanitarie), le quali andranno poi trasmesse al Sistema TS con la tipologia “altre spese” (codice AA) se non distinguibili tra loro, ovvero comunicate separatamente in caso contrario;
non sanitarie quando includono elementi da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.
La circolare analizza, poi, i tempi e le modalità di emissione delle fatture elettroniche tenendo conto anche delle ulteriori novità in tema di fatturazione (elettronica e non) introdotte dal legislatore tra la fine del 2018 e il 2019.
Una precisazione riguarda l’emissione delle fatture immediate e differite.
Dal prossimo 1° luglio 2019, le fatture elettroniche immediate via Sdi possono essere emesse entro 10 giorni e non più entro le 24 del giorno di effettuazione dell'operazione, in base a quanto previsto dall’articolo 21 del decreto Iva. Tale modifica normativa aveva, però, fatto sorgere dei dubbi circa la data da indicare nella e-fattura, se quella di effettuazione o quella di emissione.
Il chiarimento reso ieri dall’Agenzia è che, per le sole fatture elettroniche, la data da indicare è quella di effettuazione dell’operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, mentre la data di emissione (cioè di trasmissione) verrà assegnata direttamente dal Sistema d’interscambio.
Inoltre, è sempre la data indicata nella fattura che va riportata nel registro delle vendite quando si annota il documento.
Con riferimento alle fatture differite, invece, è stato chiarito che le stesse possono essere emesse entro il 15 del mese successivo.
Circa il dubbio su quale data indicare in fattura, l’Agenzia ha precisato che se la fattura relativa alle cessioni effettuate nel corso del mese precedente sono riferite, ad esempio, a tre consegne del 2, 10 e 28 settembre 2019, la fattura differita può essere trasmessa tra il 1° e il 15 ottobre, ma la data da indicare in fattura sarà quella del 28 settembre.
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