Fattura elettronica e corrispettivi telematici. Servizi di delega

Pubblicato il 27 giugno 2019

Arriva la possibilità di aderire, anche tramite un intermediario delegato, al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o di recedere dal servizio stesso.

La funzionalità si aggiunge a quelle di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.

Gli intermediari delegati al servizio di consultazione prima del 21 dicembre 2018 devono acquisire nuovamente la delega, per utilizzare i servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

La funzionalità ad hoc si trova nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, che la illustra con la risoluzione n. 62 del 26 giugno 2019.

Servizi di delega. Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici

Si ricorda che la funzionalità per aderire al servizio sarà disponibile a decorrere dal 1° luglio 2019 e fino al 31 ottobre 2019 (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 aprile 2019 e provvedimento del 30 maggio 2019).

Alle funzioni di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche si aggiunge la possibilità di aderire, anche tramite un intermediario delegato, al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o di recedere dal servizio stesso.

L’operatore Iva, l’intermediario appositamente delegato o il consumatore finale potranno aderire espressamente al servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

La nuova funzionalità consente di gestire il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici: adesione al servizio, recesso, ricerca, consultazione e acquisizione di tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI.

Necessario acquisire nuovamente la delega, se anteriore al 21 dicembre 

L’introduzione della funzionalità, scaturita dalle indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è veicolata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, con cui sono state apportate modifiche ai provvedimenti del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018 in materia di fatturazione elettronica.

In conseguenza è stato aggiornato il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica (approvato con il provvedimento del 5 novembre 2018) con riguardo alla descrizione del suddetto servizio di consultazione.

Le modifiche intervenute fanno sì che le deleghe conferite agli intermediari prima del 21 dicembre 2018 non consentono agli stessi di effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto dei propri clienti.

È necessario, pertanto, che gli intermediari delegati al servizio di consultazione prima del 21 dicembre 2018 acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

Modalità di presentazione delle deleghe per l’accesso ai servizi

La presentazione delle deleghe si effettua attraverso i servizi resi disponibili, con modalità “massiva” o “puntuale”, secondo quanto previsto dal punto 4.3 del provvedimento del 5 novembre 2018.

Tali servizi consentono l’attivazione automatica della delega in esito alla positiva verifica degli elementi di riscontro indicati, desumibili dalla dichiarazione Iva del delegante.

In alternativa e solo se non sia possibile fornire i richiamati elementi di riscontro (ad esempio perché nell’anno precedente non è stata presentata la dichiarazione Iva), i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega (articolo 63 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600), trasmetteranno tramite Pec, per ciascun soggetto delegato, un file firmato digitalmente contenente:

Il file firmato digitalmente va inviato all’indirizzo Pec della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale dell’intermediario.

La nuova delega non tocca le deleghe sugli altri servizi

Con la nuova delega si ha l’aggiornamento automatico dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa, senza la necessità di procedere con preventive revoche: ad esempio, se era stato già presentato un modulo di delega relativo a tutti i cinque servizi di fatturazione elettronica e, successivamente, si trasmette un nuovo modulo con l’indicazione della sola delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, il sistema aggiornerà solo quest’ultima e manterrà inalterate le deleghe sugli altri servizi.

L’Agenzia consiglia, considerato che la durata della delega è di due anni dalla data di sottoscrizione del modulo, nel caso in cui l’intermediario sia stato delegato all’utilizzo di più servizi disponibili nel portale Fatture e Corrispettivi e si renda necessario acquisire nuovamente la delega relativa al servizio di consultazione, di presentare ex novo anche le deleghe relative agli altri servizi, al fine di evitare scadenze diversificate.

Delega per i corrispettivi telematici

Tra i servizi fruibili attraverso il portale Fatture e Corrispettivi rientrano anche quelli relativi alla gestione del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, anch’essi delegabili agli intermediari mediante il modello di delega del provvedimento 5 novembre 2018.

La trasmissione sarà obbligatoria:

L’Agenzia ricorda che con la delega al servizio di “accreditamento e censimento dispositivi”, l’intermediario viene abilitato ad accedere anche all’area “Corrispettivi” del portale Fatture e Corrispettivi relativa al singolo cliente, all’interno della quale è possibile usare le funzionalità per accreditarsi e gestire i propri dispositivi (registratori telematici ovvero distributori automatici).

Al fine di agevolare l’avvio del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, si evidenzia che dal 11 giugno 2019 è possibile effettuare l’attivazione e la messa in servizio dei registratori telematici indipendentemente dal preventivo accesso e accreditamento a sistema dell’esercente.

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