Dopo l’approvazione del Comitato dei rappresentanti permanenti dell’UE, il 13 dicembre 2021 è arrivata la conferma definitiva anche da parte del Consiglio Europeo: è ufficiale la proroga della fattura elettronica al 2024 e l’inclusione di nuovi soggetti nella platea degli obbligati, tra cui i forfetari.
Nella seduta del 13 dicembre, infatti, il Consiglio UE ha deliberato l’adozione della proposta della Commissione Ue, già approvata da parte del Coreper II, circa la proroga fino al 31 dicembre 2024 della misura di deroga agli articoli 218 e 232 della Direttiva 2006/122/CE, che autorizza l’Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria.
Il passaggio finale per rendere ufficiale tale decisione, dopo la pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, con l'estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario, è rappresentato dall’adozione di un apposito provvedimento accolto dall’Italia, che potrebbe far parte delle novità della riforma fiscale 2022.
Si ricorda che l’Italia, con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2021, ha chiesto l’autorizzazione per continuare ad applicare la fatturazione elettronica obbligatoria, in deroga alle regole comunitarie in materia di IVA, alla luce degli effetti positivi della sua introduzione sia in materia di contrasto all’evasione che per quel che riguarda le semplificazioni IVA.
Analogamente, la richiesta prevedeva di estendere l’ambito di applicazione della misura di deroga in vigore, anche ai cosiddetti contribuenti forfetari con ricavi/compensi non superiori a 65.000 euro.
La deroga per applicare la fatturazione elettronica era stata concessa fino al 31 dicembre 2021.
L’Italia, al fine di ottenere la proroga, ha sostenuto che l’introduzione della fattura elettronica, finalizzata a:
contrastare la frode e l'evasione fiscale;
semplificare il rispetto dell’obbligo tributario;
rendere più efficiente la riscossione fiscale e ammodernare la produzione italiana, riducendo in tal modo i costi amministrativi per le imprese,
ha pienamente conseguito gli obiettivi prefissati.
Il Consiglio Europeo, con la deliberazione del 13 dicembre 2021, ha dato il suo via libera.
È da sottolineare come la proroga al 31 dicembre 2024 non determina alcun reale mutamento nel sistema “ordinario” di fatturazione elettronica delle operazioni B2B e B2C, né la necessità di operare modifiche legislative, dato che il testo dell’art. 1, comma 3, del DLgs. 127/2015 (che ha introdotto l’adempimento) non prevede un termine di decadenza dell’obbligo.
Per quanto riguarda, invece, l’estensione della misura a minimi e forfetari, dato che la stessa norma ne dispone, attualmente, l’esonero, si renderà indispensabile un intervento legislativo per consentire a tale misura di divenire operativa nel nostro Paese.
E’ presumibile, quindi, che la novità riguardante i soggetti che beneficiano di regimi agevolati non entri in vigore dal prossimo 1° gennaio 2022, ma in un momento successivo.
Sarà, infatti, da individuare un “veicolo” legislativo per l’introduzione della norma nell’ordinamento interno, che potrebbe trovare conferma in uno specifico emendamento da inserire all’interno della Legge di bilancio 2022, in corso di approvazione, anche se i tempi appaiano ormai molto stretti.
In alternativa, sembrerebbe più probabile l’introduzione di una norma ad hoc nel consueto Decreto legge “milleproroghe” di fine anno, mediante la quale sia consentita, ancora per un periodo limitato, l’adozione della fattura cartacea per minimi e forfetari. Si potrebbe, così, pensare ad una modifica dell’articolo 1, comma 3 ultimo periodo, del DLgs. 127/2015, che garantisse la possibilità di usufruire dell’esonero fino a un termine stabilito: per esempio, per un ulteriore semestre.
Solo in via residuale, si potrebbe scegliere la strada della “delega fiscale”, con tempi però molto più lunghi e, quindi, non favorevoli all’obiettivo dell’Amministrazione finanziaria di disporre il prima possibile di dati utili nella lotta all’evasione fiscale.
L’adozione di una norma su misura all’interno dell’ordinamento italiano consentirebbe di estendere l’obbligo anche ai contribuenti nel regime di flat tax, che sono al momento esclusi.
Sempre con riferimento all’ambito soggettivo, resta confermato che l’obbligo di emissione di fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio riguarderà esclusivamente “i soggetti stabiliti sul territorio italiano”.
Risultano, pertanto esclusi dall’obbligo i soggetti che non sono residenti o stabiliti e che possiedono esclusivamente un numero identificativo ex art. 35-ter del DPR 633/72 o hanno nominato un rappresentante fiscale.
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