Fattura differita. Nello SdI con codice di identificazione TD24

Pubblicato il 03 marzo 2020

L’Agenzia delle Entrate ha prorogato l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche trasmesse o ricevute tramite SdI fino al 4 maggio 2020.

Con lo stesso provvedimento n. prot. 99922/2020, sono poi state apportate modifiche alle specifiche tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche via Sistema di Interscambio.

In particolare, l’intervento agenziale si è concentrato sul tracciato della fatturazione elettronica ed ha introdotto nuove importanti codifiche Tipo documento -TD” e una maggiore articolazione dei codici relativi alla “Natura” dell’operazione (“N”), con lo scopo di introdurre un maggior grado di dettaglio agli stessi.

Grazie a tali modifiche, anche per le operazioni passive, gli operatori potranno superare l’esterometro e, inoltre, potranno gestire con un’unica modalità del tutto digitalizzata l’intero flusso delle fatture sia nazionali che estere.

Si ricorda che queste nuove codifiche dovranno essere adottate obbligatoriamente dal 1° ottobre 2020: fino al 30 settembre 2020, infatti, il Sistema di Interscambio accetterà le fatture elettroniche e le note di variazione predisposte sia con le nuove sia con le vecchie specifiche tecniche.

Fattura differita, nuove codifiche facoltative dal 4 maggio

Le nuove codifiche delle tipologie di documenti, che possono essere utilizzate su base facoltativa già dal prossimo 4 maggio, condizionano l’emissione della fattura differita.

Il provvedimento del 28 febbraio scorso, approvando le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, ha introdotto anche due diversi codici di identificazione della fattura differita: TD24 e TD25.

Il codice TD24 – fattura differita, art. 21, comma 4, lett. a), Dpr 633/72 - riguarda le fatture differite che i contribuenti utilizzano per le cessioni dei beni a seguito di emissione di Ddt, al momento di effettuazione dell’operazione; oppure per le prestazioni di servizi quando le stesse fatture sono accompagnate da idonea documentazione di prova dell’effettuazione del servizio. La fattura deve essere emessa, in questo caso, entro il giorno 15 del mese che segue quello di effettuazione dell’operazione.

Il codice TD 25 – fattura differita, art. 21, comma 4, lett. b), Dpr 633/72 – riguarda, invece, le fatture differite emesse in caso di triangolare interna, ossia in presenza di una cessione di beni effettuata dal cessionario nei confronti di un terzo per il tramite del cedente. In questo caso la fattura deve essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni.

La previsione di codifiche specifiche per la fattura differita, che la faccia distinguere da quella immediata, risulta particolarmente importante sia per gli operatori che per il Fisco, in quanto consente di trattare in automatico il documento e di effettuare un immediato suo riconoscimento.

Inoltre, la creazione di una tipologia di documento dedicata per il caso di emissione di fattura differita più frequente (cessione dei beni con emissione di Ddt al momento della consegna o della spedizione dei beni) permette anche allo SdI di individuare in modo automatico la fattura differita e di verificare l’esistenza nel Xml delle informazioni relative al trasporto.

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