Saranno le Sezioni unite penali a fare chiarezza sul reato di false comunicazioni sociali cosiddetto “valutativo”.
E’ stata, infatti, rimessa al massimo consesso di legittimità la questione relativa alla modifica dell’articolo 2621 del Codice civile, per come operata dalla novella di cui all’articolo 9 della Legge n. 69/2015, ed è stato chiesto, in particolare, di precisare se detta modificazione, nella parte in cui, disciplinando la fattispecie in esame, non ha riportato l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, abbia determinato o meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie.
E’ quanto si legge nell’informazione provvisoria n. 4/2016 del 3 marzo 2016 depositata dalla Quinta sezione penale di Cassazione.
L’intervento delle Sezioni unite si rende quanto mai opportuno alla luce della non univoca interpretazione resa dalla Corte di cassazione nelle varie decisioni emesse in materia dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa.
Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza n. 33774/2015 con cui la Cassazione si era espressa affermando l'irrilevanza penale delle valutazioni nella configurazione del reato di falso in bilancio e, di contro, alla sentenza n. 890/2016, in cui le valutazioni vengono invece considerate quale elemento che può dare luogo al reato di falso in bilancio.
L’ultima pronuncia in materia, infine, la sentenza n. 6916/2016, ha nuovamente sottolineato come la soppressione del citato riferimento normativo avrebbe effettivamente ridotto l’estensione della norma incriminatrice, limitandola alle apposizioni contabili che attingono da fatti economici materiali, escludendo quelle prodotte da valutazioni, pur se moventi da dati oggettivi.
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