E’ stata confermata dalla Corte di cassazione la decisione di assoluzione dal reato di falso ideologico, pronunciata nel merito in capo ad un notaio relativamente alle attestazioni dallo stesso rilasciate nell’ambito di un atto di compravendita immobiliare.
In particolare, i giudici di merito avevano escluso l’integrazione del reato contestato con riferimento alla dichiarazione, omessa dalla parte venditrice, circa l’esistenza di difformità sotto il profilo edilizio, delle quali erano consapevoli entrambe le parti.
Secondo il procuratore ricorrente, tuttavia, la motivazione di assoluzione non aveva reso conto degli abusi edilizi sull’immobile oggetto di compravendita, della necessità della sanatoria prestata dal tecnico e della falsità ideologica della sanatoria medesima.
Sul reato di falso ideologico per omissione, la Suprema corte ha ricordato come lo stesso sia integrato dalla condotta che, incidendo sul significato di un enunciato dichiarativo o constatativo, produca un’attestazione non conforme ai fatti.
Detta omissione, tuttavia, è configurabile solo se sussista un relativo obbligo giuridico di rappresentazione di alcuni fatti, di modo che, in caso di omessa rappresentazione, l’atto pubblico assuma il significato di attestazione della loro inesistenza.
Ma non era questo il caso in quanto, non ricorrendo un’ipotesi di nullità dell’atto e sul presupposto che l’articolo 27 della Legge notarile prevede che il notaio sia obbligato a prestare il suo ministero “ogni volta che ne è richiesto”, era stato correttamente affermato che il professionista rogante non avesse il divieto di stipulare l’atto di compravendita e non avesse neppure l’obbligo di dichiarare l’esistenza degli interventi edilizi minori realizzati, in quanto non incidenti sul regime di commerciabilità del bene.
In definitiva – si legge nelle conclusioni della sentenza n. 22200 dell’8 maggio 2017 – l’omessa esposizione di un fatto assume il significato della negazione della sua esistenza solo qualora la sua rilevanza ne avrebbe imposto la manifestazione.
Diversamente, non ricorre alcuna “attestazione implicita” qualora non sussista l’obbligo di attestare la realizzazione di interventi edilizi minori, in quanto insuscettibili di determinare la nullità dell’atto traslativo, per l’epoca della costruzione dell’immobile e per la consistenza delle opere realizzate.
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