Il compenso all’avvocato, che abbia prestato assistenza ad una s.r.l. nel corso della procedura di fallimento, va riconosciuto per intero, anche se la predetta società abbia parimenti conferito mandato ad un commercialista.
Ha così statuito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo le ragioni di un legale, che si era visto liquidare, dai giudici di merito, il proprio compenso per un ammontare pari alla metà rispetto a quanto richiesto, sull’assunto per cui, per le medesime attività di assistenza, la società nel frattempo fallita, avesse contestualmente conferito mandato ad un commercialista (che tra l’altro, al pari dell’avvocato, aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo del Fallimento). E ciò - motivava la pronuncia impugnata - in quanto non era stato provato lo svolgimento di attività distinte ed almeno in parte non coincidenti.
Secondo la Corte Suprema, tuttavia, detto assunto non può ritenersi corretto, considerate le sfere di competenza dei due professionisti (avvocato e commercialista) in re ipsa differenti, da cui consegue che ciascuno abbia svolto l’attività inerente il proprio profilo professionale. Da ciò, il compenso dell’avvocato – riferisce l’ordinanza n. 30205 del 15 dicembre 2017 - va riconosciuto per l’intero ammontare.
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