Il decreto 7 maggio 2021 del Mef, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, aggiorna gli elementi per calcolare il valore degli immobili e la base imponibile dell’Imu per fabbricati del gruppo D non accatastati e dell’IMPi.
Il coefficiente 2021 per la determinazione del valore dei fabbricati a valore contabile, ai fini delle predette imposte, è lo stesso del 2020 ossia pari a 1,01.
I fabbricati in questione sono quelli non iscritti in Catasto, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati, e per i quali non è stata ancora chiesta l’attribuzione della rendita.
Fino a quando non saranno inseriti nel Catasto e quindi dotati di rendita, la base imponibile ai fini del calcolo delle imposte in discorso è calcolata con riferimento ai costi di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili, all’inizio di ciascun anno solare, o se successiva, alla data di acquisizione dell’unità immobiliare, a cui applicare i coefficienti che vengono definiti annualmente con apposito decreto.
Piattaforme marine – E’ con DL n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, che è stata istituita, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.
Deve considerarsi piattaforma marina quella costituita da una struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice della Navigazione.
I coefficienti definiti per l’Imu vanno utilizzati anche per calcolare la nuova imposta sulle piattaforme marine.
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