A seguito di richieste di chiarimento in merito al requisito della “residenza” ed alla possibilità, per i cittadini extracomunitari richiedenti lo status di rifugiato, di accedere ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro, l’Anpal, con nota prot. n. 6202 del 23 maggio 2018, ha ricordato che:
Alla luce di quanto sopra, per l’Anpal il requisito della residenza necessario per accedere ai servizi ed alle misure di politica attiva può essere equiparato, per i titolari/richiedenti protezione internazionale, alla dimora abituale.
Inoltre, l’art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 142/2015, prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda per cui va consentito l’accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai CPI.
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