A distanza di pochi giorni dalla pubblicazione del provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha definito gli adempimenti dichiarativi e le modalità di versamento del contributo straordinario dovuto dai produttori, estrattori e distributori di energia e gas sui propri extraprofitti, ai sensi dell’articolo 37 del Decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, l’Amministrazione finanziaria è tornata nuovamente sull’argomento:
Le indicazioni offerte sono di particolare rilievo visto l’avvicinarsi della data prevista per il pagamento dell’acconto (30 giugno 2022) e quella successiva del saldo, fissata al 30 novembre 2022
L’articolo 37, comma 5, del DL n 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, ha istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica o di gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale o di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, anche, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, del suddetto contributo e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, l'Agenzia delle Entrate – con la risoluzione n. 29/2022 – ha istituito i seguenti codici tributo:
In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
A completamento del provvedimento del 17 giugno 2022, attuativo dell’articolo 32 del “decreto Ucraina”, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul sito internet, anche alcune Faq, con le quali risponde alle domande più frequenti in materia di:
Circa l’ambito soggettivo della norma, l’Agenzia, con due risposte, specifica che il contributo straordinario è applicabile, al verificarsi degli altri presupposti normativamente previsti, a tutti i soggetti, stabiliti o meno in Italia, che – anche in via residuale, e non solo come attività principale – esercitano nel territorio italiano una o più delle attività che sono riconducibili, in linea di massima, ai seguenti codici ATECO:
Non sono, invece, obbligati al pagamento del contributo straordinario i soggetti che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
Inoltre, il contributo straordinario, che si applica alla variazione del saldo relativo al periodo 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022 rispetto al saldo relativo al periodo 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021, non riguarda chi ha iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2021, ma è dovuto, invece, da coloro che l’hanno cominciata nell’intervallo temporale 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021.
Da notare, poi, come il contributo straordinario sia a carico anche di ciascuno dei soggetti che abbiano aderito ad un Gruppo IVA, purché questi esercitino singolarmente una o più delle attività rientranti nei codici Ateco indicati.
Riguardo la base imponibile del contributo, essa è “costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021”.
Ai fini del calcolo dei suddetti saldi, “si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell’IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA” (cosiddette “LIPE”), riferite ai relativi periodi di riferimento.
Per i soggetti passivi che liquidano l’IVA con periodicità trimestrale, le operazioni attive e passive relative ai mesi di aprile 2021 e di aprile 2022 – rilevanti ai fini del calcolo dei saldi dei due periodi, ma non oggetto di autonoma comunicazione nelle LIPE trimestrali – concorrono alla formazione della base imponibile per un importo pari all’ammontare complessivo delle operazioni attive e passive, al netto dell’IVA, annotate con riferimento alle medesime mensilità nei corrispondenti registri.
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