Il bonus bebè e l’assegno di maternità spettano anche agli stranieri extracomunitari non titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo. Infatti, le disposizioni che escludono le predette prestazioni sono considerate incostituzionali, in quanto “istituiscono per i soli cittadini di Paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso, che travalica la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione”
A stabilirlo è la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 54/2022 del 4 marzo 2022.
La decisione fa seguito alla pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 settembre 2021 (C-350/20). In particolare, la Corte di Lussemburgo ha affermato l’incompatibilità della normativa italiana con:
Prestazioni di sicurezza sociale, diritto alla parità di trattamento
La disciplina dichiarata incostituzionale lede il diritto alla parità di trattamento nell’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, tutelato dal menzionato articolo 34, il quale ha riconosciuto un insieme di diritti ai cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato per finalità lavorative o per finalità diverse, ai quali è consentito lavorare.
Il principio di parità di trattamento si raccorda “ai principi consacrati dagli articoli 3 e 31 della Costituzione ed ha lo scopo di promuovere una più ampia ed efficace integrazione dei cittadini dei Paesi terzi”.
Infine, la Corte costituzionale ha escluso una ragionevole correlazione tra:
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