Ex moglie trasferita dall'amico Niente assegno

Pubblicato il 10 marzo 2017

La moglie divorziata perde il diritto al mantenimento dall'ex marito, qualora si trasferisca a casa di un amico, sebbene non sia provata la convivenza more uxorio con quest’ultimo.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo il ricorso di un uomo, condannato, a seguito di divorzio, a corrispondere un importo mensile alla ex moglie a titolo di assegno divorzile. E ciò nonostante quest’ultima si fosse da tempo trasferita presso la residenza di un altro uomo, a cui era legata da una forte amicizia.

Stabile trasferimento Prova della convivenza non conta

Secondo gli ermellini, ha errato la Corte d’Appello – rigettando dapprima le censure dell’ex marito – nel ritenere che il trasferimento della donna presso l’amico avrebbe costituito una mera prova di coabitazione e non certo di convivenza more uxorio. Né in tal caso spetta al ricorrente l’onere di dimostrare il grado di intimità intercorrente tra la ex ed il nuovo convivente.

Ciò che invece rileva – secondo Suprema Corte con ordinanza n. 6009 dell’8 marzo 2017 – al fine di escludere la corresponsione dell’assegno divorzile – è il fatto che la donna abbia abbandonato la casa coniugale per trasferirsi a casa del presunto amico in modo stabile, tanto da contribuire al ménage familiare assieme a quest’ultimo e tanto da corrispondere alla di lui madre (proprietaria dell’appartamento) una somma mensile.

 

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