Etero-organizzazione e riders, le istruzioni dell’INL

Pubblicato il 02 novembre 2020

Con circolare n. 7 del 30 ottobre 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro torma ad occuparsi di collaborazioni organizzate dal committente e tutele del lavoro tramite piattaforme.

Caratteri della etero-organizzazione

Ricorda, innanzitutto, l’INL che per l’applicazione dell’art.2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, i tre requisiti (personalità, continuità ed etero-organizzazione) devono ricorrere tutti insieme, solo così si potrà applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Con specifico riferimento all’espressione “prevalentemente personali” – utilizzato dal Legislatore – viene evidenziato che la mera previsione contrattuale di una “clausola di sostituzione” che abilita il prestatore a farsi sostituire occasionalmente da un terzo nell’esecuzione della prestazione, non può di per sé escludere il requisito della personalità.

Per l’INL:

Le ispezioni

La circolare in commento, basandosi sulla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 1663/2020, afferma che la sussistenza di una etero-organizzazione non determina, in automatico, una riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato in lavoro subordinato (fatte salve le ipotesi in cui la etero-organizzazione sconfini in una vera e propria etero-direzione).

Sarà, quindi, contestabile, caso per caso, l’eventuale non rispetto della normativa sui tempi di lavoro o della normativa sulla salute e sicurezza (la non mono-committenza e lo svolgimento della prestazione in un ambiente non delimitato non rendono certamente facile l’attività ispettiva).

Sicuramente gli ispettori verificheranno:

I riders che svolgono lavoro autonomo

La circolare dell’INL n. 7/2020, si conclude col fornire al suo personale ispettivo le indicazioni sui riders che svolgono prestazioni di autentico lavoro autonomo di cui al Capo V bis del D.Lgs. n. 81/2015, la cui disciplina trova, tuttavia, applicazione solo qualora il rapporto non presenti le caratteristiche di etero-organizzazione e di continuità di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, che invece richiede di applicare la più favorevole disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Nel caso di specie i collaboratori hanno un maggiore grado di autonomia decisionale sulle modalità esecutive delle prestazioni le quali, pur con l’utilizzo di piattaforme digitali, dovrebbero essere connotate dall’autonomia organizzativa e decisionale normalmente propria dei prestatori d’opera di cui all’art. 2222 c.c., nonché dall’assenza dell’elemento determinante della continuità della prestazione.

Certo per gli spettori sarà cosa difficile da verificare in concreto, ma analizzando la c.d. fase del reclutamento, la durata del rapporto, gli algoritmi che abbinano i riders ai clienti sulla base delle richieste e secondo metriche preimpostate dall’impresa committente, nonché il numero di prestazioni effettivamente svolte in un arco temporale significativo, si possono avere sufficienti elementi che nella prassi identificano la non autonomia.

Qualora, invece, l’autonomia del rider sia confermata gli spettori dovranno verificare se esiste un contratto collettivo applicato dal committente e se questo contratto sia idoneo a superare il divieto di cottimo e la garanzia di un compenso minimo orario parametrato sui minimi dei contratti di settori affini.

Conclude la circolare sostenendo che, in assenza di un contratto idoneo, saranno applicabili i minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, in sostanza quello della logistica, utilizzando l’istituto della diffida accertativa per il recupero dei crediti patrimoniali dei lavoratori, come da ultimo modificata dal c.d. Decreto Semplificazioni.

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