Estromissione agevolata di immobili strumentali: imposta sostitutiva al 1° luglio

Pubblicato il 27 giugno 2024

Per gli imprenditori individuali che hanno optato per l'estromissione agevolata degli immobili, è necessario saldare l'imposta sostitutiva entro il 1° luglio 2024.

Ciò in ossequio alla legge di Bilancio 2023, che ha rinnovato l'opzione per l'estromissione agevolata di immobili strumentali acquisiti entro il 31 ottobre 2022. Gli imprenditori devono aver completato l'operazione di estromissione entro il 31 maggio 2023, con effetti retroattivi dal 1° gennaio 2023.

Segue un quadro riguardante le informazioni da sapere.

Destinatari

Imprenditori che erano attivi come tali al 1° gennaio 2023:

  • imprese individuali in liquidazione;
  • eredi di imprenditori defunti dopo il 31 ottobre 2022, a condizione che l'attività sia stata portata avanti individualmente;
  • donatari che hanno proseguito l'attività dell'imprenditore donante.

Esclusi dall'agevolazione

  • Chi non era più imprenditore individuale al 1° gennaio 2023;
  • Imprenditori che avevano locato o concesso in usufrutto la propria azienda prima di tale data.

Immobili su cui effettuare l’agevolazione

  • Per destinazione, ossia esclusivamente utilizzati per l'attività d'impresa;
  • per natura, non modificabili senza significative trasformazioni, inclusi quelli inaffittati o in comodato (immobili classificabili nei gruppi catastali B, C, D, ed E, nonché nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria).

N.B. Gli immobili in leasing non sono agevolabili, a meno che non siano stati riscattati entro il 31 ottobre 2022

Annotazione

Devono essere registrati nell'inventario dell'impresa o, per le imprese con contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili. Gli immobili strumentali per destinazione acquisiti fino al 31 dicembre 1991 possono essere estromessi anche se non inclusi nell'inventario.

Procedura di calcolo

L'imposta sostitutiva si calcola all'8% sulla differenza tra:

  • il valore di mercato del bene o il suo valore catastale;
  • il valore contabile, ovvero quello registrato negli inventari o nei beni ammortizzabili, dedotte le ammortizzazioni fino al 2022 e considerate eventuali rivalutazioni fiscali.

Pagamento

Il pagamento di questa imposta, identificato dal codice tributo 1127 e riferito all'anno 2023, deve avvenire in due rate:

- 60% entro il 30 novembre 2023;

- il saldo del 40% entro il 30 giugno 2024 (cadendo di domenica, il pagamento è prorogato al 1° luglio).

Esclusa la possibilità di rateizzazione.

Va ricordato che:

  • Non è dovuta alcuna imposta se il valore contabile è uguale o superiore al valore di mercato.
  • Anche se l'imposta non viene versata o è insufficiente, ciò non influisce sulla validità dell'estromissione, ma eventuali perdite non sono deducibili dal reddito aziendale.
  • L'agevolazione si concretizza non con il pagamento ma compilando il modulo RQ nella dichiarazione dei redditi per l'anno in cui l'estromissione è effettuata, specificatamente nel modello Redditi 2024.

Al contrario delle estromissioni agevolate previste per le società, l'estromissione da parte dell'imprenditore individuale non richiede un atto notarile in quanto comporta il trasferimento del bene dalla sfera imprenditoriale a quella personale.

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