Non costituisce motivo per non concedere l’estradizione la possibilità, al rientro in patria, di subire ritorsioni o minacce da parte di familiari.
Lo afferma la sesta sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 9082 del 6 marzo 2010, osservando come la suddetta ipotesi non sia presa in considerazione dagli articoli del Codice penale dedicati all’estradizione.
Quindi i giudici italiani possono procedere al blocco dell’estrazione dello straniero solo se possono verificarsi i casi specificamente indicati nel codice ossia il compimento di un reato politico, la possibilità di subire discriminazioni o atti persecutori nonché l’applicazione nel paese straniero della pena di morte. Estranee ai casi previsti invece, le minacce dei familiari che si trovano in patria.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".