Il proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione, dichiarato nella sentenza di primo grado o di appello, può essere impugnato dalla parte civile che lamenti un'erronea applicazione della prescrizione.
E’ quanto stabilito dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite penali, con sentenza n. 28911 del 3 luglio 2019, in risoluzione di una questione di legittimità sollevata dalla Quinta Sezione penale.
Quest’ultima aveva rilevato l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità per quel che riguarda l'interrogativo circa la sussistenza dell'interesse della parte civile a proporre l'impugnazione della sentenza di proscioglimento dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione.
Da una parte, vi era l’orientamento che, a fronte della facoltà riconosciuta alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen di proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento, riteneva ammissibile anche l'appello nei confronti della sentenza dichiarativa della prescrizione sul presupposto dell'esistenza di una sentenza di proscioglimento per avvenuta prescrizione.
Dall’altra, l’opposto indirizzo secondo cui sarebbero ammissibili, nell'ordinamento, statuizioni civilistiche in quanto presente un accertamento positivo della commissione del reato, così come discendente dalla previsione dell'art. 538 cod. proc. pen. sicché, ove ciò non fosse, i profili civilistici andrebbero devoluti alla sede propria del processo civile.
Segnalato, infine, l’orientamento intermedio, per il quale l'interesse della parte civile a proporre appello avverso una sentenza di primo grado che abbia dichiarato la prescrizione del reato, sussisterebbe solo nei casi in cui tale erroneità si sia tradotta in un accertamento del merito suscettibile di pregiudicare le ragioni della stessa parte civile.
Nel dirimere le diverse interpretazioni nel senso sopra riportato, gli Ermellini hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nei confronti della sentenza di primo grado che dichiari l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come contro la sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammessa l'impugnazione della parte civile che lamenti l'erronea applicazione della prescrizione”.
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