Estese le regole delle compensazioni agli enti previdenziali professionali
Pubblicato il 22 gennaio 2014
Con la pubblicazione sulla
“Gazzetta Ufficiale” n. 16 del 21 gennaio 2014, del
decreto del Mef 10 gennaio 2014, le norme in tema di versamenti unitari e compensazione, di cui al Dlgs n.
241/1997 e al Dlgs n.
509/1994, vengono estese anche agli enti di previdenza, se richiesto dagli stessi e dietro approvazione di delibera statutaria da parte dei ministeri vigilanti.
Gli enti che possono avvalersi delle regole della compensazione tra debiti e crediti mediante il modello F 24 anche per il pagamento dei contributi previdenziali dovuti agli enti di previdenza professionali, sono:
la Cassa del notariato, la Cassa forense, la Cassa dei dottori commercialisti e quella dei ragionieri e periti commerciali, l'Enasarco, l'Ente per i consulenti del lavoro, la Cassa geometri, la Cassa degli ingegneri e architetti liberi professionisti e altre esplicitamente riportate all’articolo 1 del decreto.
Si attendono ora le necessarie convenzioni tra i suddetti enti di previdenza e l’Agenzia delle Entrate per la determinazione delle modalità di riversamento delle somme, per la trasmissione dei flussi informativi e per il rimborso delle spese relative alle operazioni di riscossione.