L’Agenzia delle Entrate apporta modifiche al precedente provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 relativo a regole tecniche e termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro), in virtù dell’articolo 1, comma 3-bis, Dlgs. n. 127/2015.
In sostanza, il provvedimento del 2018, con riferimento alle operazioni transfrontaliere prevedeva due opzioni alternative per le comunicazioni dirette all’Agenzia delle entrate:
Ma su tale procedura è intervenuta la modifica operata dalla L. n. 178/2020 che ha stabilito un cambio di operatività a partire dal 1° gennaio 2022: le informazioni sui trasferimenti transfrontalieri dovranno essere trasmesse forzatamente attraverso il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.
L’attuazione del cambio di procedura è avvenuta a mezzo di provvedimento agenziale prot. 293384 del 28 ottobre 2021 che ha specificato come:
Pertanto, si legge nel provvedimento del 28 ottobre, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti in Italia, i soggetti Iva residenti dovranno trasmettere i dati utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del provvedimento e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate allo stesso.
Tale procedura deve ritenersi facoltativa nel momento in cui per le operazioni è stata emessa una bolletta doganale oppure per le stesse sono state emesse o ricevute fatture elettroniche che rispettano i criteri suddetti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".