Il Decreto Semplificazioni (n. 73/2022) ha trovato la strada della conversione in legge (n. 122/2022) con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 193/2022. Il testo ha apportato numerose novità fiscali già trattate in precedenti contributi. In tale sede di analizza la modifica apportata all’adempimento comunicativo denominato esterometro.
Molto sinteticamente, l’esterometro è la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Di norma, quindi, i soggetti passivi sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Con l’articolo 12 del Dl Semplificazioni, dunque, non sono soggette a comunicazione (esterometro) i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:
La norma suddetta sostituisce il comma 3-bis dell’articolo 1 del Dlgs n. 127/2015, relativo agli adempimenti riguardanti la trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi delle operazioni transfrontaliere.
In definitiva, vengono escluse dall’esterometro le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, purché di importo non superiore a 5mila euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia
Dal 1° luglio 2022, per l’invio della comunicazione, si stabilisce quanto segue:
I dati in parola vanno trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio (formato xml utilizzato per le fatture elettroniche).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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