E’ ancora da eseguire la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (esterometro).
Il 31 gennaio 2022 è il termine per la scadenza relativa ai dati del IV trimestre 2021.
L'adempimento va effettuato per il primo semestre del 2022; dal 1° luglio, infatti, l'esterometro vine abolito.
Vista l’impossibilità per il Fisco nazionale di tracciare le operazioni svolte da soggetti italiani con controparti di altri paesi, è stato istituito - Dlgs. n. 127/2015 – l’obbligo di comunicare telematicamente i dati delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi transfrontaliere, ossia quelle effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (esterometro).
Quanto al tracciato ed alle regole di compilazione, il riferimento è il provvedimento agenziale del 30 aprile 2018. I dati da indicare sono:
Inoltre, il provvedimento distingue due diverse modalità, alternative, per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere:
Il sistema descritto dovrà essere seguito fino a giugno 2022, visto che dal 1° luglio l’esterometro sarà abolito.
Pertanto, la comunicazione delle operazioni transfrontaliere dovrà essere effettuata ancora nelle seguenti date:
In presenza di operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere vanno trasmessi esclusivamente utilizzando il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.
La modifica è stata attuata dalla Legge n. 178/2020 che ha rivisto la precedente modalità di comunicazione; è poi intervenuto il Dl Fisco/Lavoro che spostato la data del 1° gennaio 2022 con quella del 1° luglio 2022.
Dunque, i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML, attualmente in uso per le fatture elettroniche.
Diventa facoltativa la comunicazione per tutte le operazioni per cui è stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio.
Sul punto è stato emesso il provvedimento prot. 374343 del 23 dicembre 2021 che ha aggiornato le specifiche tecniche, stabilendo che:
Infine, si segnala la differenziazione dei termini per i due tipi di operazioni, attive o passive:
- attive, la trasmissione avviene entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni;
- passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione
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