Espropriazione Escluso creditore in ritardo

Pubblicato il 28 gennaio 2017

Nell'espropriazione immobiliare, è legittima l’esclusione del creditore dal progetto di distribuzione, qualora abbia superato il termine fissato dal giudice o dal delegato, entro cui presentare i documenti probatori del titolo o del privilegio.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, respingendo il ricorso di una creditrice privilegiata intervenuta in un’espropriazione immobiliare, censurando la propria esclusione dal progetto di distribuzione, per aver prodotto i documenti giustificativi del suo credito e del suo privilegio dopo il termine fissato a tal fine.

Giustificazione credito Entro il termine

Orbene - precisa in proposito la Suprema Corte - il termine per la produzione della prova del credito e del relativo privilegio, non è un’arbitraria invenzione del giudice che conferisca la delega, o del delegato. Né tanto meno costituisce un’odiosa vessazione imposta al creditore, ma piuttosto – come si ricava dal sistema di predisposizione del progetto di distribuzione – una doverosa attività di cooperazione volta ad evitare abusi ed a rendere possibile ed ordinata la relativa attività.

Sicché, una volta trascorso il termine di produzione dei documenti richiesti – conclude la terza sezione con sentenza n. 2044 del 27 gennaio 2017 – non solo legittimamente ma, anzi, doverosamente il giudice o il suo delegato redige il progetto di distribuzione senza tener conto delle ragioni non suffragate dalla documentazione necessaria. 

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