Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute disciplina la riduzione delle ore di aggiornamento professionale dell’elenco degli esperti di radioprotezione incaricati della sorveglianza fisica secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute del 6 febbraio 2024, ha modificato l’articolo 13, comma 1 del decreto interministeriale del 9 agosto 2022, rubricato “Aggiornamento professionale”.
La modifica prevede che gli esperti di radioprotezione devono effettuare corsi specifici di aggiornamento professionale organizzati dalle università, dall’ISIN, dall’INAIL, dall’ISS, dagli Albi professionali, da enti e istituti nazionali di ricerca nel settore delle radiazioni ionizzanti o dalle associazioni a carattere scientifico e professionale con statuto avente ad oggetto la protezione dalle radiazioni ionizzanti come materie di interesse, che rilasciano i relativi attestati, della durata minima di 60 ore in un triennio o corrispondenti crediti formativi universitari.
L’aggiornamento professionale deve essere documentato tramite gli attestati di partecipazione ai corsi.
NOTA BENE: Le attività di docenza svolte dagli esperti di radioprotezione per i corsi di aggiornamento e per i master sono validi ai fini dell’aggiornamento professionale nella misura di quattro ore di aggiornamento per ogni ora di docenza.
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